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Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine
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Agricoltura
Art. 54 cpv. 2 lett. b
Abrogata
Titolo prima dell’art. 111a
Sezione 4a: Febbre catarrale ovina (Blue tongue)
Art.111a In generale
1 Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina tutti i ruminanti tenuti in cattività.
2 È diagnosticata la febbre catarrale ovina quando:
a. l’analisi sierologica ha dato un risultato positivo; oppure
b. viene messo in evidenza il virus della Blue tongue.
3 Il periodo di incubazione è di 21 giorni.
Art. 111b Sorveglianza
Dopo aver consultato i Cantoni, l’Ufficio federale stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini.
Art.111c Caso di sospetto
1 In deroga all’articolo 84 capoverso 2 lettera a, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto.
2 Egli ordina inoltre:
a. la stabulazione di tutti i ruminanti dell’effettivo;
b. provvedimenti di lotta contro gli insetti vettori presenti sugli animali, nelle stalle e nelle immediate vicinanze.
Art. 111d Caso di epizoozia
1 In deroga all’articolo 85 capoversi 1 e 2 lettera b, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto.
2 Egli ordina inoltre:
a. l’eliminazione degli animali infetti;
b. la stabulazione di tutti i ruminanti dell’effettivo; e
c. provvedimenti di lotta contro gli insetti vettori presenti sugli animali, nelle stalle e nelle immediate vicinanze.
3 Dopo aver consultato l’Ufficio federale, in alcuni territori è possibile rinunciare all’eliminazione degli animali infetti.