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Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine

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Agricoltura

Art. 54 cpv. 2 lett. b

Abrogata

Titolo prima dell’art. 111a

Sezione 4a: Febbre catarrale ovina (Blue tongue)

Art.111a In generale

1 Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina tutti i ruminanti tenuti in cattività.

2 È diagnosticata la febbre catarrale ovina quando:

a. l’analisi sierologica ha dato un risultato positivo; oppure

b. viene messo in evidenza il virus della Blue tongue.

3 Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Art. 111b Sorveglianza

Dopo aver consultato i Cantoni, l’Ufficio federale stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini.

Art.111c Caso di sospetto

1 In deroga all’articolo 84 capoverso 2 lettera a, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto.

2 Egli ordina inoltre:

a. la stabulazione di tutti i ruminanti dell’effettivo;

b. provvedimenti di lotta contro gli insetti vettori presenti sugli animali, nelle stalle e nelle immediate vicinanze.

Art. 111d Caso di epizoozia

1 In deroga all’articolo 85 capoversi 1 e 2 lettera b, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto.

2 Egli ordina inoltre:

a. l’eliminazione degli animali infetti;

b. la stabulazione di tutti i ruminanti dell’effettivo; e

c. provvedimenti di lotta contro gli insetti vettori presenti sugli animali, nelle stalle e nelle immediate vicinanze.

3 Dopo aver consultato l’Ufficio federale, in alcuni territori è possibile rinunciare all’eliminazione degli animali infetti.