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Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
5 Per tutte le vacche di un’azienda che risultano gravide al termine della prima fase il divieto di trasferimento permane fino alla conclusione delle analisi di cui ai capoversi 6 e 7. Questi animali possono essere isolati dagli altri bovini dell’azienda prima della data prevista del parto.
6 La seconda fase segue immediatamente la prima. Nella seconda fase il veterinario cantonale ordina che:
a. i vitelli nati da vacche soggette al divieto di trasferimento secondo i capoversi 5 e 8 siano sottoposti ad analisi virologica per la rilevazione della BVD entro i 20 giorni successivi alla nascita e restino soggetti al divieto di trasferimento finché le analisi non risultino negative;
b. i feti abortiti di vacche soggette al divieto di trasferimento secondo i capoversi 5 e 8 siano sottoposti ad analisi virologica e immunoistochimica per la rilevazione della BVD entro un giorno;
c. tutti gli animali infetti siano macellati.
7 Se l’analisi virologica di cui al capoverso 6 lettera a viene effettuata mediante biopsie cutanee, il prelievo di campioni può avvenire contemporaneamente alla identificazione dei vitelli da parte del detentore di animali.
8 Se nella seconda fase si riscontra un vitello infetto o un feto abortito infetto, il veterinario cantonale ordina il divieto di trasferimento per tutte le vacche gravide dell’azienda detentrice di animali. Egli può concedere deroghe al divieto di trasferimento se la madre e il vitello infetto sono stati isolati dagli altri bovini dell’azienda prima della nascita del vitello fino alla macellazione dello stesso.
9 L’Ufficio federale emana direttive tecniche sullo svolgimento del programma di eradicazione.
10 Nell’ambito del programma di eradicazione non vengono versate indennità per perdite di animali secondo l’articolo 32 della legge.
Art. 174c Riconoscimento ufficiale e sorveglianza
1 Tutte le aziende detentrici di bovini sono riconosciute indenni da BVD. In caso di
sospetto o di epizoozia, all’effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.
2 Per sorvegliare la BVD, il veterinario cantonale ordina che:
a. nelle aziende detentrici di animali in cui è stato riscontrato un animale infetto con le analisi di cui all’articolo 174b capoverso 6 o nell’ambito della sorveglianza di cui alla lettera b siano esaminati per due anni tutti i vitelli neonati e i feti abortiti;
b. nelle aziende detentrici di animali in cui non è stato riscontrato alcun animale infetto con le analisi di cui all’articolo174b capoverso 6 siano esaminati per due anni i vitelli neonati e i feti abortiti di vacche primipare.