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Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

Art. 111e Zona di protezione e di sorveglianza

1 La zona di protezione comprende di regola un territorio del raggio di 20 km intorno all’infettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 100 km.

2 I territori in cui è dimostrata l’assenza di insetti vettori della Blue tongue (territori privi di vettori) non devono essere inclusi nella zona di protezione o di sorveglianza.

Art.111f Provvedimenti nella zona di protezione e di sorveglianza

1 In deroga all’articolo 89 capoverso 1 lettera c e dopo aver consultato l’Ufficio federale, il veterinario cantonale dispone i seguenti provvedimenti nella zona di protezione e di sorveglianza:

a. esame, commisurato al rischio, di un campione degli effettivi in cui si trovano ruminanti; e

b. sorveglianza degli insetti vettori della Blue tongue.

2 All’interno della zona di protezione e di sorveglianza è necessario:

a. stabulare i ruminanti nelle ore in cui gli insetti vettori della malattia sono attivi;

b. attuare provvedimenti di lotta contro gli insetti vettori presenti sugli animali, nelle stalle e nelle immediate vicinanze.

3 Il seme, gli ovuli e gli embrioni non possono essere trasportati fuori dalla zona di protezione o di sorveglianza, tranne nei casi in cui sia dimostrato che al momento del prelievo gli animali non erano infetti.

4 Gli articoli 91 e 92 non trovano applicazione.

5 L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul controllo del movimento di animali.

Art. 111g Revoca dei provvedimenti di sequestro

1 In un effettivo viene revocato il sequestro se, dopo l’eliminazione degli animali infetti, l’analisi successiva di tutti i ruminanti al termine del periodo di incubazione è risultata negativa.

2 Se in un effettivo si rinuncia all’eliminazione degli animali infetti, il sequestro può essere revocato dopo 60 giorni.

3 I provvedimenti presi nella zona di protezione vengono revocati a partire da 28 giorni dopo l’ultima eliminazione dei ruminanti infetti. Dopo l’abrogazione della zona di protezione si applicano i provvedimenti in vigore per la zona di sorveglianza.

4 La zona di sorveglianza è mantenuta in vigore almeno sino al 1° dicembre dell’anno in corso.