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Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine

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Agricoltura

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2. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni

Titolo prima dell’art. 6

Sezione 2: Autorizzazione d’esercizio per i macelli

Art. 6 e art. 7

Abrogati

Art. 8 cpv. 7 lett. a

Abrogati

Art. 62 cpv. 3 lett. d

3 Su richiesta, il veterinario dirigente mette a disposizione dell’Ufficio federale:

d. le autorizzazioni di cui all’articolo 7;

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3. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Art. 23 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 Per l’esercizio di un impianto per l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale è necessaria un’autorizzazione del Cantone.

Art. 25, 26 e 27

Abrogati

Art. 28 cpv. 1

1 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione d’esercizio se l’impianto soddisfa i requisiti posti dalla presente ordinanza e dal diritto federale, in particolare dalla legislazione in materia di protezione dell’ambiente. Nell’autorizzazione d’esercizio essa stabilisce la funzione dell’impianto, la categoria di sottoprodotti di origine animale e la capacità di esercizio massime ammesse, come pure le condizioni e gli oneri.

5 Essa può essere revocata qualora:

3 RS 817.190

4 RS 916.441.22