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Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
a. Abrogata
Art. 34 cpv. 1
1 I Cantoni sorvegliano l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Essi controllano gli impianti almeno una volta all’anno.
Art. 39 cpv. 2
2 È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all’importazione, i sottoprodotti di origine animale potrebbero essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l’impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla differenza tra la capacità di eliminazione stabilita nell’autorizzazione d’esercizio e la quantità annuale effettivamente eliminata.
5
4. Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione
Art. 2
Abrogato
Allegato 2
Abrogato
III
La presenta modifica entra in vigore il ...