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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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di destinazione s’intende il luogo sul territorio svizzero do- canza di indicazione, vale come primo luogo di destina- canza di indicazione, vale come primo luogo di destinave i beni devono essere trasportati al momento della nascita zione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio zione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio del credito fiscale secondo l’articolo 42. In mancanza di svizzero. svizzero.

indicazione, vale come primo luogo di destinazione quello4 Se sussistono dubbi circa l’esattezza della dichiarazione o4 Se sussistono dubbi circa l’esattezza della dichiarazione o in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero. mancano indicazioni del valore, l’Amministrazione federale mancano indicazioni del valore, l’Amministrazione federale

4Se sussistono dubbi circa l’esattezza della dichiarazione o delle dogane può procedere alla stima della base di calcolo delle dogane può procedere alla stima della base di calcolo mancano indicazioni del valore, l’Amministrazione federale dell’imposta, entro i limiti del suo potere d’apprezzamento. dell’imposta, entro i limiti del suo potere d’apprezzamento.

delle dogane può procedere alla stima della base di calcolo 5 Per la determinazione della base di calcolo dell’imposta i 5 Per la determinazione della base di calcolo dell’imposta i dell’imposta, entro i limiti del suo potere d’apprezzamento. prezzi o valori in valuta estera devono essere convertiti in prezzi o valori in valuta estera devono essere convertiti in

5Per la determinazione della base di calcolo dell’imposta i franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia prezzi o valori in valuta estera devono essere convertiti in fran- della nascita dell’obbligo del credito d’imposta secondo della nascita dell’obbligo del credito d’imposta secondo chi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia l’articolo 42. l’articolo 42.

della nascita dell’obbligo del credito d’imposta secondo

l’articolo 42.

Art. 41 Aliquote d’imposta Art. 41 Aliquota d’imposta Art. 41 Aliquote d’imposta

L’imposta ammonta: L’imposta ammonta al 6 per cento sull’importazione di beni. L’imposta ammonta:

a. al 2,4 per cento sull’importazione di beni ai sensi a. al 3,4 per cento sull’importazione di beni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 lettera a; dell’articolo 22 capoverso 1 numeri 1, 2, 4-8, 9 lettera h e

b. al 7,6 per cento sull’importazione di altri beni. numero 16;

b. al 7,6 per cento sull’importazione di altri beni.

Variante “Sanità”

Art. 41 Aliquota d’imposta

L’imposta ammonta al 6,4 per cento sull’importazione di beni.

Art. 42 Nascita e prescrizione del credito fiscale Art. 42 Nascita e prescrizione del credito fiscale Art. 42 Nascita e prescrizione del credito fiscale

1Il credito fiscale sorge simultaneamente al debito doganale

(art. 69 LD).

2Il debitore doganale ai sensi dell’articolo 37 che ha prestato

garanzie per gli importi d’imposta può versare l’imposta entro

60 giorni dalla fatturazione da parte dell’Amministrazione

federale delle dogane; fanno eccezione le spedizioni nel traffico

postale come pure le importazioni nel traffico turistico, dichia-

rate oralmente per l’imposizione doganale.

3Per quanto concerne la costituzione di garanzie possono essere

consentite agevolazioni, purché la riscossione dell’imposta non

venga pregiudicata.

4Il credito fiscale si prescrive simultaneamente al debito doga-

nale (art. 75 LD).

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto33