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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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ra, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può autoriz-

zare i contribuenti a fornire detti beni lavorati o trasformati ad

altri contribuenti senza calcolare l’imposta.

Art. 49 Condono Art. 49 Condono Art. 49 Condono

1L’imposta sull’importazione di beni può essere condonata in

tutto o in parte se:

a. beni sotto custodia dell’Amministrazione federale delle

dogane o immessi in regime di transito (art. 49 LD), di de-

posito doganale (art. 50 segg. LD), di perfezionamento at-

tivo (art. 59 LD) oppure di ammissione temporanea (art. 58

LD) sono totalmente o parzialmente distrutti per caso for-

tuito, per forza maggiore o con il consenso delle autorità;

b. beni in libera pratica sul territorio svizzero sono totalmente

o parzialmente distrutti oppure riesportati dal territorio

svizzero in virtù di una decisione delle autorità;

c. date le particolari circostanze, una riscossione posticipata

dovesse gravare in modo sproporzionato il debitore doga-

nale ai sensi dell’articolo 37;

d. l’incaricato della dichiarazione doganale (p. es. lo spedi-

zioniere) non può trasferire l’imposta a causa dell’insolvi-

bilità dell’importatore e, al momento dell’accettazione del-

la dichiarazione doganale, questi era immatricolato come

contribuente sul territorio svizzero; l’insolvibilità dell’im-

portatore è data quando la riscossione da parte

dell’incaricato appare seriamente messa in pericolo.

2La Direzione generale delle dogane decide in merito al condo-

no dell’imposta su domanda scritta, corredata dei necessari

documenti giustificativi. Il termine per la presentazione di

domande di condono dell’imposta è di un anno a contare dal

rilascio del documento d’importazione; in caso di imposizione

con un credito d’imposta condizionato, il termine è di un anno a

contare dalla conclusione del regime doganale scelto.

Titolo quinto: Procedura relativa all’imposta sul territorio Titolo quinto: Procedura relativa all’imposta sul territo- Titolo quinto: Procedura relativa all’imposta sul territo-

svizzero e dell’imposta a carico rio svizzero e dell’imposta a carico rio svizzero e dell’imposta a carico dell’acquirente dell’acquirente dell’acquirente

Art. 50 Principi Art. 50 Principi Art. 50 Principi 1

L’Amministrazione federale delle contribuzioni è competente

per la riscossione dell’imposta sul territorio svizzero e

dell’imposta a carico dell’acquirente.

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto37