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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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ra, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può autoriz-
zare i contribuenti a fornire detti beni lavorati o trasformati ad
altri contribuenti senza calcolare l’imposta.
Art. 49 Condono Art. 49 Condono Art. 49 Condono
1L’imposta sull’importazione di beni può essere condonata in
tutto o in parte se:
a. beni sotto custodia dell’Amministrazione federale delle
dogane o immessi in regime di transito (art. 49 LD), di de-
posito doganale (art. 50 segg. LD), di perfezionamento at-
tivo (art. 59 LD) oppure di ammissione temporanea (art. 58
LD) sono totalmente o parzialmente distrutti per caso for-
tuito, per forza maggiore o con il consenso delle autorità;
b. beni in libera pratica sul territorio svizzero sono totalmente
o parzialmente distrutti oppure riesportati dal territorio
svizzero in virtù di una decisione delle autorità;
c. date le particolari circostanze, una riscossione posticipata
dovesse gravare in modo sproporzionato il debitore doga-
nale ai sensi dell’articolo 37;
d. l’incaricato della dichiarazione doganale (p. es. lo spedi-
zioniere) non può trasferire l’imposta a causa dell’insolvi-
bilità dell’importatore e, al momento dell’accettazione del-
la dichiarazione doganale, questi era immatricolato come
contribuente sul territorio svizzero; l’insolvibilità dell’im-
portatore è data quando la riscossione da parte
dell’incaricato appare seriamente messa in pericolo.
2La Direzione generale delle dogane decide in merito al condo-
no dell’imposta su domanda scritta, corredata dei necessari
documenti giustificativi. Il termine per la presentazione di
domande di condono dell’imposta è di un anno a contare dal
rilascio del documento d’importazione; in caso di imposizione
con un credito d’imposta condizionato, il termine è di un anno a
contare dalla conclusione del regime doganale scelto.
Titolo quinto: Procedura relativa all’imposta sul territorio Titolo quinto: Procedura relativa all’imposta sul territo- Titolo quinto: Procedura relativa all’imposta sul territo-
svizzero e dell’imposta a carico rio svizzero e dell’imposta a carico rio svizzero e dell’imposta a carico dell’acquirente dell’acquirente dell’acquirente
Art. 50 Principi Art. 50 Principi Art. 50 Principi 1
L’Amministrazione federale delle contribuzioni è competente
per la riscossione dell’imposta sul territorio svizzero e
dell’imposta a carico dell’acquirente.
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto37