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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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precedente giusta l’articolo 23.
3La prescrizione è interrotta da qualsiasi esercizio della pretesa nei confronti dell’Amministrazione federale delle dogane.
4La prescrizione è sospesa fintanto che la pretesa rivendicata è oggetto di una procedura di ricorso.
5La pretesa alla restituzione delle imposte riscosse in eccedenza o delle imposte non dovute si prescrive in tutti i casi in quindici anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorta.
Art. 46 Restituzione per riesportazione Art. 46 Restituzione per riesportazione Art. 46 Restituzione per riesportazione
1L’imposta riscossa sull’importazione è restituita su richiesta se i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente conformemente all’articolo 23 non sono dati e:
a. il bene è riesportato inalterato senza essere stato oggetto di una precedente fornitura sul territorio svizzero e senza essere stato utilizzato; oppure
b. il bene, pur essendo stato utilizzato sul territorio svizzero, è successivamente riesportato in seguito all’annullamento della fornitura. In tal caso la restituzione è ridotta dell’importo corrispondente all’imposta sulla controprestazione dovuta per l’utilizzazione del bene o sulla perdita di valore subita in seguito all’utilizzazione e al dazio d’entrata non restituito e dei tributi secondo le leggi federali non doganali.
2La restituzione è concessa soltanto se:
a. la riesportazione avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui l’imposta è stata riscossa; e
b. è comprovata l’identità del bene riesportato con quello importato in precedenza.
3Nel singolo caso la restituzione può essere fatta dipendere da una regolare dichiarazione all’estero.
4Le domande di restituzione devono essere presentate al momento della dichiarazione per il regime d’esportazione. Domande di restituzione presentate successivamente possono essere prese in considerazione se sono presentate per scritto all’Amministrazione federale delle dogane entro 60 giorni a contare dal rilascio del documento d’esportazione.
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto35