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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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2Essa emana tutte le necessarie istruzioni e decisioni per una

tassazione e riscossione conformi alla legge, sempreché la loro

emanazione non sia espressamente riservata a un’altra autorità.

3L'Amministrazione federale delle contribuzioni pubblica senza

indugio qualsiasi cambiamento di prassi concernente i contri-

buenti.

4La riscossione dell’imposta può gravare il contribuente soltan-

to nella misura assolutamente necessaria per l’esecuzione della

presente legge.

Capitolo 1: Diritti e obblighi procedurali Capitolo 1: Diritti e obblighi procedurali Capitolo 1: Diritti e obblighi procedurali

Sezione 1: Diritti e obblighi dei contribuenti Sezione 1: Diritti e obblighi dei contribuenti Sezione 1: Diritti e obblighi dei contribuenti

Art. 51 Annuncio di inizio e di fine dell’assoggettamento Art. 51 Annuncio di inizio e di fine dell'assoggettamento Art. 51 Annuncio di inizio e di fine dell'assoggettamento

1Fatto salvo il capoverso 3, chi diventa contribuente ai sensi

dell’articolo 9 deve annunciarsi spontaneamente per scritto

all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni

dall’inizio dell’assoggettamento. Essa gli assegna un numero

non trasferibile, che viene registrato.

2Quando l'assoggettamento termina conformemente all'articolo

13 capoversi 2 e 4, l'Amministrazione federale delle contribu-

zioni deve essere avvisata tempestivamente per scritto.

3Chi diventa contribuente unicamente in base all'imposta a

carico dell'acquirente (art. 33) deve annunciarsi per scritto

all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro 60 giorni

dalla fine dell’anno civile in cui si sono verificate le condizioni

dell’assoggettamento e dichiarare nel contempo quanto da lui

acquisito.

Art. 52 Autotassazione Art. 52 Autotassazione Art. 52 Autotassazione

1Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contri-

buente è tenuto a dichiarare spontaneamente nella forma pre-

scritta l’imposta e l’imposta precedente all’Amministrazione

federale delle contribuzioni.

2Se l’assoggettamento prende fine, il termine decorre a contare

da tale momento.

Art. 53 Correzione delle lacune nel rendiconto Art. 53 Correzione delle lacune nel rendiconto Art. 53 Correzione delle lacune nel rendiconto

1Il contribuente mette in sintonia con il conto annuo le cifre

d’affari dichiarate e le imposte precedenti fatte valere.

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto38