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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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un apporto di beni aziendali, restituzione di capitali, trasforma-
zione, fusione, divisione o liquidazione, il contribuente deve
adempiere il suo obbligo fiscale mediante notifica della presta-
zione imponibile; tale notifica va indirizzata per scritto
all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro trenta
giorni a contare dal trasferimento del patrimonio. Rimane salvo
l'articolo 27 (consumo proprio).
2Se il credito d’imposta è garantito, l’Amministrazione federale
delle contribuzioni rinuncia all’attuazione della procedura di
notifica.
Art. 58 Contabilità Art. 58 Contabilità Art. 58 Contabilità
1Il contribuente deve tenere i suoi libri contabili e documenti
secondo i principi del diritto commerciale. L'Amministrazione
federale delle contribuzioni può prescrivere eccezionalmente
obblighi di documentazione che vanno oltre tali principi se ciò è
indispensabile alla corretta riscossione dell’IVA.
2Il contribuente deve conservare debitamente i suoi libri conta-
bili, i giustificativi, le carte d’affari e altri documenti sino al
compimento della prescrizione assoluta. Si applicano gli articoli
957 e 962 del Codice delle obbligazioni12.
3I documenti commerciali necessari in relazione al calcolo del
consumo proprio e dello sgravio fiscale successivo di beni
immobili devono essere conservati per vent’anni (art. 26 cpv. 2
e 27 cpv. 3).
4Se l'accertamento esatto di singoli fatti essenziali al calcolo
dell’imposta grava eccessivamente il contribuente,
l’Amministrazione federale delle contribuzioni gli accorda
facilitazioni e ammette una determinazione approssimativa
dell’imposta e dell’imposta precedente, purché non ne risultino
notevoli diminuzioni o aumenti dell’imposta, non si verifichi
un’importante distorsione della concorrenza e non diventino
eccessivamente difficoltosi l’allestimento dei rendiconti di altri
contribuenti e i controlli fiscali.
Art. 59 Forma della fattura Art. 59 Forma della fattura Art. 59 Forma della fattura
1Su richiesta del destinatario della prestazione, il prestatore1 Su richiesta del destinatario della prestazione, il prestatore1 Su richiesta del destinatario della prestazione, il prestatore contribuente deve emettere una fattura che identifica in modo contribuente deve emettere una fattura che identifica in modo contribuente deve emettere una fattura che identifica in modo chiaro il prestatore, il destinatario della prestazione e il genere chiaro il prestatore, il destinatario della prestazione e il genere chiaro il prestatore, il destinatario della prestazione e il genere di prestazione e contiene i seguenti elementi: di prestazione e contiene i seguenti elementi: di prestazione e contiene i seguenti elementi:
12RS 220
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto41