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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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un apporto di beni aziendali, restituzione di capitali, trasforma-

zione, fusione, divisione o liquidazione, il contribuente deve

adempiere il suo obbligo fiscale mediante notifica della presta-

zione imponibile; tale notifica va indirizzata per scritto

all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro trenta

giorni a contare dal trasferimento del patrimonio. Rimane salvo

l'articolo 27 (consumo proprio).

2Se il credito d’imposta è garantito, l’Amministrazione federale

delle contribuzioni rinuncia all’attuazione della procedura di

notifica.

Art. 58 Contabilità Art. 58 Contabilità Art. 58 Contabilità

1Il contribuente deve tenere i suoi libri contabili e documenti

secondo i principi del diritto commerciale. L'Amministrazione

federale delle contribuzioni può prescrivere eccezionalmente

obblighi di documentazione che vanno oltre tali principi se ciò è

indispensabile alla corretta riscossione dell’IVA.

2Il contribuente deve conservare debitamente i suoi libri conta-

bili, i giustificativi, le carte d’affari e altri documenti sino al

compimento della prescrizione assoluta. Si applicano gli articoli

957 e 962 del Codice delle obbligazioni12.

3I documenti commerciali necessari in relazione al calcolo del

consumo proprio e dello sgravio fiscale successivo di beni

immobili devono essere conservati per vent’anni (art. 26 cpv. 2

e 27 cpv. 3).

4Se l'accertamento esatto di singoli fatti essenziali al calcolo

dell’imposta grava eccessivamente il contribuente,

l’Amministrazione federale delle contribuzioni gli accorda

facilitazioni e ammette una determinazione approssimativa

dell’imposta e dell’imposta precedente, purché non ne risultino

notevoli diminuzioni o aumenti dell’imposta, non si verifichi

un’importante distorsione della concorrenza e non diventino

eccessivamente difficoltosi l’allestimento dei rendiconti di altri

contribuenti e i controlli fiscali.

Art. 59 Forma della fattura Art. 59 Forma della fattura Art. 59 Forma della fattura

1Su richiesta del destinatario della prestazione, il prestatore1 Su richiesta del destinatario della prestazione, il prestatore1 Su richiesta del destinatario della prestazione, il prestatore contribuente deve emettere una fattura che identifica in modo contribuente deve emettere una fattura che identifica in modo contribuente deve emettere una fattura che identifica in modo chiaro il prestatore, il destinatario della prestazione e il genere chiaro il prestatore, il destinatario della prestazione e il genere chiaro il prestatore, il destinatario della prestazione e il genere di prestazione e contiene i seguenti elementi: di prestazione e contiene i seguenti elementi: di prestazione e contiene i seguenti elementi:

12RS 220

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto41