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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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c. l’impiego dell’eccedenza a garanzia dell’imposta secondo l’articolo 82 capoverso 1; e

d. la compensazione tra uffici federali.

3Il contribuente può farsi restituire imposte pagate a torto ma non dovute, purché l’imposta non sia stata accertata con una decisione passata in giudicato.

4Se il versamento dell’eccedenza dell’imposta precedente o di un altro saldo attivo a favore del contribuente è effettuato oltre il 60° giorno dalla ricezione del rendiconto o della richiesta scritta di rimborso del saldo presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni, è corrisposto un interesse rimuneratorio a contare dal 61° giorno sino a quello del versamento. L’interesse rimuneratorio è corrisposto anche quando al contribuente vengono rimborsate imposte riscosse a torto.

Art. 64 Condono dell'imposta Art. 64 Condono dell'imposta Art. 64 Condono dell'imposta

1L’Amministrazione federale delle contribuzioni può, su richiesta motivata, consentire in tutto o in parte un condono dell'imposta se il contribuente:

a. per un motivo scusabile non ha fatturato l'imposta ma l'ha incassata e un trasferimento a posteriori non è possibile o ragionevolmente esigibile, e il pagamento dell’imposta dovesse comportare difficoltà considerevoli; o

b. deve l’imposta unicamente per inosservanza di prescrizioni formali ed emerge o il contribuente dimostra che la Confederazione non ha subito perdite d’imposta a cause di tale inosservanza; o

c. per motivi scusabili non ha potuto adempiere i suoi obblighi d’imposizione ma successivamente può dimostrare o rendere verosimile che la tassazione d’ufficio dell’Amministrazione federale delle contribuzioni era troppo elevata. In questo caso il condono è possibile solo sino a concorrenza dell'importo tassato eccessivamente.

2L’Amministrazione federale delle contribuzioni può inoltre accordare un condono dell’imposta nell’ambito di una procedura di concordato giudiziale o rinunciare alla garanzia del suo credito.

3L'Amministrazione federale delle contribuzioni decide definitivamente sulle domande di condono dell'imposta.

Art. 65 Obbligo di fornire informazioni Art. 65 Obbligo di fornire informazioni Art. 65 Obbligo di fornire informazioni

1Il contribuente deve indicare coscienziosamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che possono

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto44