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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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persone senza capacità giuridica: le persone incaricate della liquidazione sino a concorrenza del ricavo della liquidazione;

d. per l’imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la propria sede all’estero: gli organi incaricati della gestione degli affari sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica;

e. per tutte le imposte dovute dal gruppo: ogni persona o società di persone partecipante ad un’imposizione di gruppo; se una persona o una società di persone esce dal gruppo essa è responsabile solo delle imposte dovute risultanti dalle sue proprie attività imprenditoriali;

f. in caso di trasferimento di un'impresa: il vecchio debitore per un periodo di tre anni a decorrere dall'assunzione per i debiti fiscali fondati prima della stessa.

2È fatta salva la responsabilità secondo l'articolo 12 della legge del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo (DPA).

3Le persone menzionate nel capoverso 1 lettere c e d rispondono unicamente dei crediti di imposta, degli interessi e delle spese sorti o scaduti durante la loro gestione; la loro responsabilità non è in causa se comprovano d’aver fatto tutto il possibile per accertare e adempiere il credito fiscale.

4La persona solidalmente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente.

5Se il contribuente cede a terzi i suoi crediti derivanti dall'attività commerciale, questi terzi sono sussidiariamente responsabili con il contribuente per l'imposta sul valore aggiunto riscossa con i crediti.

Art. 69 Obbligo di terzi di fornire informazioni Art. 69 Obbligo di terzi di fornire informazioni Art. 69 Obbligo di terzi di fornire informazioni

1I terzi ai sensi del capoverso 2 sono tenuti, su richiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, a:

a. fornire tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell’assoggettamento o per il calcolo dell’imposta e delle imposte precedenti deducibili;

b. rendere accessibili i libri contabili, i giustificativi, le carte d’affari e altri documenti.

2Sono tenuti a fornire informazioni le persone, gli stabilimenti, le società e le comunità di persone:

a. che possono entrare in linea di conto come contribuenti;

b. responsabili solidalmente con il contribuente o in sua vece del pagamento dell’imposta;

c. che hanno ricevuto o effettuato forniture di beni o prestazioni di servizi.

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto46