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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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3È altresì tenuto a fornire informazioni chiunque detiene una partecipazione importante in una società sottoposta all’imposizione di gruppo.
4È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.
Sezione 3: Diritti e doveri delle autorità Sezione 3: Diritti e doveri delle autorità Sezione 3: Diritti e doveri delle autorità
Art. 70 Assistenza amministrativa Art. 70 Assistenza amministrativa Art. 70 Assistenza amministrativa
1Le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono, a titolo gratuito, farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali.
2Le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi come pure tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni che non sono menzionate nel capoverso 1 hanno l’obbligo di fornire informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni se le informazioni domandate possono essere di qualche rilevanza per l’applicazione della presente legge e per la riscossione dell’imposta; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente. Su domanda, occorre fornire gratuitamente i documenti all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
3Un’informazione può essere negata soltanto se sussistono interessi pubblici importanti, oppure se l’informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorità interpellata. Il segreto postale e delle telecomunicazioni deve essere tutelato.
4Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; le controversie sull’obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudicate dal Tribunale federale nella misura in cui il Governo cantonale abbia respinto la richiesta d’informazioni (Art. 120 LTF14).
5L’Amministrazione federale delle contribuzioni è tenuta a comunicare alle autorità del registro di commercio i fatti che vi devono essere iscritti appresi nell’esercizio dei suoi compiti. Inoltre, deve comunicare a tali autorità i fatti inerenti al loro
14Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto47