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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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settore di compiti che sono necessari per determinare se un’impresa dev’essere iscritta nel registro di commercio. Le notificazioni e la partecipazione sono gratuite.
Art. 71 Tribunali civili e trasferimento dell'imposta Art. 71 Tribunali civili e trasferimento dell'imposta Art. 71 Tribunali civili e trasferimento dell'imposta
1Il trasferimento dell'imposta sottostà all'autonomia privata.
2I tribunali civili sono competenti per giudicare le contestazioni in materia di trasferimento dell’imposta.
Art. 72 Trattamento e conservazione automatizzati Art. 72 Trattamento e conservazione automatizzati Art. 72 Trattamento e conservazione automatizzati
1L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata a trattare i dati e le informazioni necessari a determinare e riscuotere l’imposta, compresi i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce le necessarie collezioni di dati e gli strumenti per il trattamento e la conservazione.
2Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive sull'organizzazione, il trattamento e la conservazione dei dati e delle informazioni, segnatamente sui dati da raccogliere, l'accesso ai dati, le autorizzazioni per il trattamento dei dati, la durata di conservazione dei dati, la loro cancellazione e sulla protezione contro modifiche non visibili.
3L'Amministrazione federale delle contribuzioni può accordare al personale dell'Amministrazione federale delle dogane incaricato della riscossione dell'IVA l'accesso in linea ai dati e alle informazioni necessari. Le disposizioni sull'assistenza amministrativa e sul segreto (art. 70 e 73) sono applicabili.
4I documenti conservati in base alla presente disposizione sono considerati originali.
Art. 73 Segreto Art. 73 Segreto Art. 73 Segreto
1Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.
2L'obbligo del segreto non è dato:
a. in caso di assistenza conformemente all’articolo 70 o di obbligo di denunciare gli atti punibili;
b. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi se le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge sono
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto48