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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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5L’Amministrazione federale delle contribuzioni non effettua

una ripresa d’imposta per sole alcuni formali se emerge o il

contribuente dimostra che la Confederazione non ha subito

perdite d’imposta dovute all’inosservanza di prescrizioni forma-

li.

6Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un

controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una

cassa di risparmio ai sensi della legge federale dell’8 novembre

1934 sulle banche15, presso la Banca nazionale svizzera oppure

presso una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie, come

pure presso una borsa, un commerciante di valori mobiliari o un

ufficio di revisione riconosciuto ai sensi della legge federale del

24 marzo 199516 sulle borse possono essere utilizzati esclusi-

vamente per l’applicazione dell’IVA. Il segreto bancario e il

segreto professionale della legge sulle borse devono essere

tutelati.

Art. 75 Tassazione d'ufficio Art. 75 Tassazione d'ufficio Art. 75 Tassazione d'ufficio

1Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o se

le indicazioni presentate dal contribuente non corrispondono

palesemente alla realtà, l’Amministrazione federale delle con-

tribuzioni esegue una tassazione d’ufficio nei limiti del suo

potere d’apprezzamento.

2La tassazione concerne sia l'imposta sulla cifra d’affari sia le

imposte precedenti deducibili. Le imposte precedenti sono

tuttavia computate sino all'importo massimo dell'imposta sulla

cifra d’affari dichiarata o tassata d'ufficio nel periodo di rendi-

conto interessato.

3Il risultato della tassazione è fissato in un avviso di tassazione.

Sezione 2: Procedura amministrativa Sezione 2: Procedura amministrativa Sezione 2: Procedura amministrativa

Art. 76 Decisioni dell’Amministrazione federale delle con- Art. 76 Decisioni dell’Amministrazione federale delle Art. 76 Decisioni dell’Amministrazione federale delle

tribuzioni contribuzioni contribuzioni

1 11

D’ufficio o su richiesta del contribuente, l’Amministrazione D’ufficio o su richiesta del contribuente, l’Amministrazione D’ufficio o su richiesta del contribuente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell’imposta, in particolare se: per la riscossione dell’imposta, in particolare se: per la riscossione dell’imposta, in particolare se:

a. l’esistenza o l’estensione dell’assoggettamento è contesta- a. l’esistenza o l’estensione dell’assoggettamento è contesta- a. l’esistenza o l’estensione dell’assoggettamento è contestata; ta; ta;

17 RS 172.021

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto50