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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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5L’Amministrazione federale delle contribuzioni non effettua
una ripresa d’imposta per sole alcuni formali se emerge o il
contribuente dimostra che la Confederazione non ha subito
perdite d’imposta dovute all’inosservanza di prescrizioni forma-
li.
6Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un
controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una
cassa di risparmio ai sensi della legge federale dell’8 novembre
1934 sulle banche15, presso la Banca nazionale svizzera oppure
presso una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie, come
pure presso una borsa, un commerciante di valori mobiliari o un
ufficio di revisione riconosciuto ai sensi della legge federale del
24 marzo 199516 sulle borse possono essere utilizzati esclusi-
vamente per l’applicazione dell’IVA. Il segreto bancario e il
segreto professionale della legge sulle borse devono essere
tutelati.
Art. 75 Tassazione d'ufficio Art. 75 Tassazione d'ufficio Art. 75 Tassazione d'ufficio
1Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o se
le indicazioni presentate dal contribuente non corrispondono
palesemente alla realtà, l’Amministrazione federale delle con-
tribuzioni esegue una tassazione d’ufficio nei limiti del suo
potere d’apprezzamento.
2La tassazione concerne sia l'imposta sulla cifra d’affari sia le
imposte precedenti deducibili. Le imposte precedenti sono
tuttavia computate sino all'importo massimo dell'imposta sulla
cifra d’affari dichiarata o tassata d'ufficio nel periodo di rendi-
conto interessato.
3Il risultato della tassazione è fissato in un avviso di tassazione.
Sezione 2: Procedura amministrativa Sezione 2: Procedura amministrativa Sezione 2: Procedura amministrativa
Art. 76 Decisioni dell’Amministrazione federale delle con- Art. 76 Decisioni dell’Amministrazione federale delle Art. 76 Decisioni dell’Amministrazione federale delle
tribuzioni contribuzioni contribuzioni
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D’ufficio o su richiesta del contribuente, l’Amministrazione D’ufficio o su richiesta del contribuente, l’Amministrazione D’ufficio o su richiesta del contribuente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell’imposta, in particolare se: per la riscossione dell’imposta, in particolare se: per la riscossione dell’imposta, in particolare se:
a. l’esistenza o l’estensione dell’assoggettamento è contesta- a. l’esistenza o l’estensione dell’assoggettamento è contesta- a. l’esistenza o l’estensione dell’assoggettamento è contestata; ta; ta;
17 RS 172.021
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto50