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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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motivi, la firma oppure la procura, non entrerà nel merito del

reclamo.

5La procedura di reclamo è continuata, anche in caso di ritiro

del reclamo, se vi sono indizi che fanno supporre che la deci-

sione impugnata non è conforme alle disposizioni di legge

determinanti.

6Il reclamo deve esser trattato sollecitamente. La decisione su

reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

Art. 78 Revisione, interpretazione e rettifica Art. 78 Revisione, interpretazione e rettifica Art. 78 Revisione, interpretazione e rettifica

Gli articoli 66 – 69 della legge federale del 20 dicembre 196818

sulla procedura amministrativa si applicano alla revisione,

all'interpretazione e alla rettifica di decisioni e decisioni su

reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 79 Spese processuali e ripetibili Art. 79 Spese processuali e ripetibili Art. 79 Spese processuali e ripetibili

1Nella procedura di tassazione o di reclamo non sono di norma

prelevate spese. Non sono assegnate ripetibili alle parti.

2Qualunque sia l’esito della procedura, le spese della procedura

amministrativa possono essere addossate alla persona o all'auto-

rità che le ha provocate per sua propria colpa.

Titolo sesto: Esecuzione e garanzie Titolo sesto: Esecuzione e garanzie Titolo sesto: Esecuzione e garanzie

Art. 80 Esecuzione Art. 80 Esecuzione Art. 80 Esecuzione

1Se l'imposta, gli interessi, le spese e le multe non sono pagati,

l'Amministrazione federale delle contribuzioni promuove l'ese-

cuzione e prende tutti i provvedimenti utili previsti dal diritto

civile e dal diritto in materia.

2Se il credito fiscale o la multa non sono ancora accertati con

decisione passata in giudicato e sono contestati, la loro colloca-

zione definitiva non si opera finché non esista una decisione

passata in giudicato.

3Se nell'esecuzione è fatta opposizione, il contribuente avvia la

procedura di rigetto dell’opposizione. L’Amministrazione

federale delle contribuzioni è competente per la procedura di

rigetto dell’opposizione.

18 RS 172.021

19RS 281.1

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