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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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4Le decisioni passate in giudicato dell’Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti imposte, interessi, spese o multe sono equiparate a sentenze esecutive giudiziarie ai sensi dell’articolo 80 LEF19.

5Il credito fiscale esiste indipendentemente dal fatto di essere prodotto in un inventario pubblico o insinuato in una diffida pubblica ai creditori.

6In casi fondati, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può rinunciare a ricuperare l'imposta se lo svolgimento di una procedura d'esecuzione non porterebbe a nessun risultato.

Art. 81 Garanzie Art. 81 Garanzie Art. 81 Garanzie

1L’Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono accertati con decisione passata in giudicato, né scaduti, se:

a. l’esazione sembra in pericolo;

b. il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio;

c. il debitore è in mora con il pagamento dell’imposta;

d. il contribuente assume in tutto o in parte l’attività commerciale di un’impresa in fallimento.

2La richiesta di garanzie deve indicarne il titolo giuridico, l’importo da garantire e l’ufficio incaricato di riceverle; essa vale come decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 LEF20. L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.

3Conformemente agli articoli 31 segg. della legge del 17 giugno 200521 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notificazione con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

4I ricorsi presentati contro l'emanazione di una richiesta di garanzie non ne sospendono l'esecuzione.

20RS 281.1

21RS 173.32

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto53