Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
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testo il termine "contribuente" sia riformulato in "imprese con obbligo di rendiconto".
3.3.11 Modifica dell’imposizione dell’elettricità e del gas
La proposta di armonizzare il sistema d’imposizione di elettricità e gas al diritto europeo modificato è stata perlopiù accolta favorevolmente. L’Associazione delle aziende elettriche svizzere (189), Swissgrid (462), il PS (56) e l’Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) affermano che la trasmissione d’elettricità e di gas resta una fornitura e in quanto tale sottostà al principio del luogo del destinatario. A questo proposito occorre distinguere se il destinatario è un rivenditore o si tratta del consumatore finale. Per i rivenditori importa anzitutto la sede quale luogo della fornitura, indipendentemente dal luogo in cui essa è effettuata fisicamente. Per quanto concerne il destinatario consumatore finale, di principio è determinante il luogo in cui avviene il consumo effettivo e quindi della fornitura reale. In questo caso viene meno la necessità della prova d’esportazione e l’imposizione all’importazione. L’acquisto d’elettricità e gas dall’estero attraverso un contribuente svizzero deve essere dichiarato mediante l’imposta a carico dell’acquirente, la quale può però essere nuovamente esigibile come imposta precedente mediante lo stesso modulo. Le imprese elettriche e di gas estere sono assoggettate in Svizzera solo se forniscono energia a destinatari non contribuenti svizzeri. I diritti per il trasporto di energia rappresentano prestazioni di servizi, attualmente già sottoposte al principio del luogo del destinatario, come anche in UE. Questo punto è da definire (cfr. art. 5).
Il Centre Patronal (77) non vede la necessità d’intervenire e si oppone quindi ad un cambiamento.
L’Unione Svizzera dei Fiduciari (148) osserva che questa nuova regolamentazione dovrebbe essere applicata alle forniture di acqua trasportata in condotte.
3.3.12 Adeguamento del concetto di fornitura
L’adeguamento del concetto di fornitura alla legislazione comunitaria dell’UE è stato accettato a larga maggioranza dai partecipanti alla procedura di consultazione. Il Cantone di ZG (23), il PLR (47), la Camera fiduciaria (172), l’Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) chiedono che sia introdotta una disposizione di legge per la quale, quando il fornitore si presenta come importatore, il luogo della fornitura deve trovarsi in Svizzera, conformemente alla normativa europea (par. 3 cpv. 8 D-UStG, art. 32 della direttiva 2006/112/CE). Questo consente di rinunciare all’attuale prassi dell’importazione agevolata mediante dichiarazione di adesione, che non ha dato buoni risultati e ha provocato grosse difficoltà.
L’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) chiede che la cessione di un bene per il godimento sia qualificata come prestazione di servizi sottoposta al principio del luogo del destinatario, conformemente alla normativa dell’UE. In alternativa nella legge potrebbe essere introdotta una disposizione nella quale il luogo di godimento del bene è definito come luogo di prestazione determinante.
Al momento il PLS (52), il PS (56), il Centre Patronal (77) e alcuni altri partecipanti non ritengono invece necessario adeguare il concetto di prestazione alla legislazione comunitaria dell’UE, opponendosi dunque a questa modifica.