Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 30Fedlex · Rapporto sui risultati

società e associazioni sportive, per motivi di sgravio amministrativo delle piccole e medie organizzazioni.

L’UDC (55) desidera aumentare il limite di cifra d’affari a 500 000 franchi per le società sportive che non perseguono uno scopo lucrativo e sono gestite a titolo onorifico, così come per le istituzioni di utilità pubblica.

Ulteriori proposte per il limite della cifra d’affari

Diverse organizzazioni di maestri conducenti (497) e la Commissione federale di esperti ForumPMI (503) vogliono rinunciare completamente ad un limite di cifra d’affari, poiché origina distorsioni concorrenziali proprio alle piccole aziende. Grazie al metodo dell’aliquota saldo anche le piccole aziende possono ridurre adeguatamente gli oneri amministrativi.

L’Unione svizzera delle arti e mestieri (65) comunica che alcuni suoi membri, invece di un limite fisso di cifra d’affari desiderano un limite flessibile a dipendenza dei settori, per evitare le tanto temute distorsioni concorrenziali. È contribuente solo chi, moltiplicando la sua cifra d’affari con la corrispondente aliquota saldo, supera i 4 000 franchi di debito d’imposta.

Anche la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (104) desidera flessibilità nell’applicazione del limite di cifra d’affari, tenendo in considerazione il valore aggiunto effettuato.

Capoverso 2

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione preferisce che nell’esame per l’assoggettamento siano determinanti le controprestazioni convenute, ossia le cifre d’affari fatturate. Non sono di questo avviso il PLS (52), il Centre Patronal (77) e l’Unione svizzera dei contadini (64), i quali sostengono la necessità di continuare ad attenersi alle controprestazioni ricevute soprattutto per il fatto che i contribuenti senza la contabilità debitori non possono calcolare la cifra d’affari in base alle controprestazioni convenute.

Capoverso 4

Il PS (56) desidera che il capoverso 4 costituisca un articolo a sé stante.

L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155) approva la codificazione indiretta al capoverso 4 dell’attuale prassi concernente gli stabilimenti d’impresa esteri, ossia il loro trattamento come azienda a sé stante.

Per contro, l’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) considera superfluo il capoverso 4. Questo trattamento come unico soggetto fiscale risulterebbe già dal cosiddetto principio dell’unità dell’impresa e dell’agire in quanto tale verso l’esterno. Dev’essere abrogata la prassi secondo cui diversi stabilimenti d’impresa di una ditta con sede all’estero costituiscono diversi soggetti fiscali.

Altre proposte riferite all’articolo 9

Il Canton di ZG (23) e le Compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) approvano la nuova disposizione con cui l’assoggettamento è vincolato alla caratteristica di impresa.

Il PS (56) desidera che il capoverso 3 costituisca un articolo a sé stante.