Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 32Fedlex · Rapporto sui risultati
l’assoggettamento al prestito di una garanzia dev’essere cancellata poiché non è abbinabile al diritto d’assoggettamento volontario dell’impresa risp. rincara l’iscrizione e la rende proibitiva. Inoltre, nella legge dev’essere menzionato chiaramente che esiste il diritto all’assoggettamento retroattivo e che questa iscrizione è effettuata incondizionatamente. Di conseguenza, occorre abrogare le lettere a e b del capoverso 1.
La KPMG SA Zurigo (549) incoraggia ad esaminare la possibilità di abbinare l’iscrizione di una ditta nel registro di commercio con l’iscrizione automatica nel registro dei contribuenti dell’IVA. Qualora l’assoggettato non realizzasse cifre d’affari imponibili, avrebbe la possibilità di annunciare il numero d’IVA come inattivo.
Art. 11 Servizi autonomi
La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102), tutti i cantoni, eccettuati AI (2), OW (13) e TI (18) i quali non si esprimono su questo argomento, così come il PLR (47), la Camera fiduciaria (172), l’Unione dei trasporti pubblici (183), l’Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) e l’Arbeitsgemeinschaft Waldwirtschaftsverbände Gebirgswald (504) rimproverano che la differenza di trattamento fiscale nella LIVA delle prestazioni effettuate a non collettività pubbliche, ad altre collettività pubbliche e alla propria collettività pubblica, è estremamente complessa e causa ripetutamente enormi e inattesi addebiti d’imposta. Per i piccoli comuni, la regola sinora in vigore è vantaggiosa, perché consente di ripartire sui loro servizi le cifre d’affari imponibili e di evitare, in tal modo, ogni tipo di assoggettamento. Nei comuni più grossi questa regola comporta tuttavia sproporzionati costi di versamento e una grande incertezza giuridica.
I poc’anzi menzionati partecipanti alla consultazione propongono pertanto che all’articolo 11 sia ancorato semplicemente l’assoggettamento generale della collettività pubblica. Conformemente a detta proposta, sono contribuenti i servizi autonomi, gli enti giuridicamente non indipendenti, così come le altre istituzioni del diritto pubblico. I servizi della medesima collettività pubblica devono potersi unire a libero piacimento e formare insieme un soggetto o più soggetti fiscali. Un’importante novità di questo progetto è inoltre l’esclusione generale dall’imposta delle prestazioni effettuate fra istituzioni di diritto pubblico e delle prestazioni effettuate in esecuzione di contratti e mandati. A questo proposito, all’articolo 18 dev’essere creata una nuova disposizione di esclusione dall’imposta. In questo modo, restano ancora imponibili unicamente le prestazioni effettuate alle persone private e alle imprese, quindi non a collettività pubbliche. Per queste prestazioni dev’essere applicabile il limite normale per l’assoggettamento introdotto all’articolo 9. Il limite supplementare di 25 000 franchi previsto all’articolo 11 capoverso 1 per prestazioni imponibili effettuate non a collettività pubbliche, è quindi parimenti superfluo come la disposizione del capoverso 2. Tutte le parti interessate sono dell’avviso che sia ragionevole abolire l’assoggettamento di intere formazioni di servizi con piccole cifre d’affari realizzate a privati e a imprese. Le distorsioni concorrenziali saranno limitate ad una piccola cerchia; le diminuzioni del gettito fiscale causate dal complesso di queste misure non dovrebbero rappresentare importi considerevoli.