Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 33Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 12 Imposizione di gruppo
Il Canton di BL (25) così come l’Unione dei trasporti pubblici (183) approvano la nuova regola, la considerano una vera semplificazione rispetto alla regola che sinora si è dimostrata inutilmente complessa, senza trovare svantaggi. Nel settore dei trasporti pubblici esistono grandi esigenze a formare simili gruppi fiscali.
L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155) chiede che, contrariamente a oggi, non sia posto un freno all’imposizione di gruppo. In particolare dev’essere possibile, come accade attualmente, che gli agenti imprenditoriali indipendenti nel settore delle assicurazioni diventino membri di un gruppo d’IVA dell’assicuratore e che, in futuro, lo possano diventare anche le istituzioni di previdenza (fondazioni collettive, fondazioni d’investimento, fondi di assistenza pubblica, istituzioni di libero passaggio, istituzioni di previdenza per il proprio personale, fondazioni bancarie terzo pilastro, ecc.). Inoltre, dovrebbero essere possibili gruppi transfrontalieri con imprese nel Principato del Liechtenstein.
L’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) chiede l’applicazione dell’imposizione di gruppo anche per le cosiddette istituzioni verticali dello stesso ordine. Oltre a ciò occorre dettagliare esattamente le ulteriori condizioni per autorizzare l’imposizione di gruppo e i suoi conseguenti effetti, i quali non devono essere assunti dalla prassi amministrativa.
La Camera fiduciaria (172) desidera una maggior chiarezza e l’utilizzazione del termine "soggetti giuridici" senza usare il termine "imprese".
L’Université de Lausanne (266) suggerisce di esaminare la possibilità di formare un gruppo d’IVA per le istituzioni che collaborano a livello di ricerca e formazione, di modo che le prestazioni "interne" non siano imponibili.
Art. 13 Inizio e fine dell’assoggettamento
Il PS (56) desidera sostituire il termine "anno" con "anno civile", in quanto l’anno commerciale non deve essere tenuto in considerazione per stabilire l’inizio dell’assoggettamento.
Capitolo 2: Oggetto dell’imposta
La Camera fiduciaria (172) spiega che è importante utilizzare una terminologia chiara e uniforme anche dal punto di vista linguistico. In relazione a questo aspetto è auspicabile che nel quadro dell’oggetto d’imposta siano chiaramente distinti le operazioni (di principio) imponibili e le operazioni (imponibili obbligatoriamente) che soggiacciono all’imposta. In effetti, l’imposta non dev’essere pagata su tutte le operazioni imponibili come per es. nel caso di una disposizione di esenzione d’imposta.
Sezione 1: Prestazioni imponibili
Art. 14 Prestazioni imponibili obbligatoriamente
La Camera fiduciaria (172) fa osservare che in questa disposizione dev’essere cancellato il consumo proprio poiché, secondo il nuovo concetto, formerà solo ancora una correzione della deduzione d’imposta precedente effettuata a suo tempo.