Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati

Il PLR (47), l’UDC (55), Economiesuisse (68), l’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (150), Viscom (154), la Camera fiduciaria (172), Swiss Holdings (176), la Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), l’Aktion Liberaler Aufbruch (490), Schweizer Musikrat (570) e l’Associazione delle società anonime private (576) chiedono – come previsto nel Progetto-IVA in E-MWST.COM – di disciplinare l’assoggettamento con una cosiddetta regola delle piccole imprese, la quale stabilisce che ogni impresa è assoggettata all’imposta, pur rimanendo non contribuente fino al raggiungimento del limite di cifra d’affari o fino all’assoggettamento volontario. In tal modo, è garantito per legge il diritto alla deduzione dell’imposta precedente per attività aziendali, anche in caso di realizzazione di una piccola o di nessuna cifra d’affari, o nel caso in cui l’impresa non realizzi nessun profitto.

Il Canton BE (4) induce ad esaminare l’eccezione dell’assoggettamento soggettivo in relazione all’utilità pubblica a causa del modesto introito fiscale e dei costi proporzionalmente elevati di pagamento e di riscossione.

L’Associazione svizzera d’Assicurazioni (155) chiede che all’articolo 9 capoverso 1 ci si attenga unicamente all’esercizio di un’impresa.

Swiss Banking (62), la Swiss Funds Association (112), l’Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), l’Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195) e l’Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) chiedono di completare l’articolo 9 con un capoverso 5, in cui sia esplicitamente fissato l’assoggettamento dei fondi immobiliari (fondi di investimento con diretta proprietà fondiaria).

L’Arbeitsgemeinschaft Waldwirtschaftsverbände Gebirgswald (504) desidera una chiara norma di legge in cui sia sancito che, il superamento occasionale del limite minimo di cifra d’affari, non comporta l’assoggettamento.

Art. 10 Assoggettamento volontario

Una chiara maggioranza dei partecipanti alla consultazione considera corretto non vincolare a nessun limite minimo di cifra d’affari l’opzione per l’assoggettamento volontario, fra questi ci sono il PLR (47), il Centre Patronal (77), la Fédération des Entreprises Romandes (86) e l’Unione Svizzera dei Fiduciari (148). Detti partecipanti alla consultazione sono particolarmente favorevoli a questa semplificazione, perché consente alle imprese fresche di costituzione di assoggettarsi subito, senza dover attendere la fine dell’anno per doversi fare assoggettare obbligatoriamente a titolo retroattivo. Il PS (56) e l’Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) giudicano invece molto problematico liberare in senso assoluto l’assoggettamento volontario. Ciò sarebbe in evidente contraddizione con l’obiettivo di semplificazione e abolizione della burocrazia, in quanto non sono comunicati dati sugli attesi assoggettamenti con basse cifre d’affari. Per le nuove imprese occorre su una previsione di cifra d’affari su cui potersi fondare. I partecipanti alla consultazione chiedono, pertanto, un limite minimo di cifra d’affari di 50 000 franchi, che dev’essere comprovato oppure che dev’essere plausibile come previsione per le imprese nei due anni successivi alla loro costituzione.

Il PLR (47), Viscom (154), la Camera fiduciaria (172) e alcuni partecipanti alla consultazione provenienti dal settore dell’economia non si oppongono in linea di massima al diritto dell’AFC di far dipendere l’assoggettamento dalla prestazione di garanzie da parte dei contribuenti. Essi sostengono che l’esigenza di condizionare