Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 35Fedlex · Rapporto sui risultati

un’opzione di fatto nel senso previsto attualmente dalla prassi amministrativa. Questa richiesta è condivisa dalla Interessengemeinschaft Detailhandel (94), la quale desidera tuttavia ridurre solo a 3 anni il termine di applicazione dell’opzione, invece di sopprimerlo. Le FFS (37) chiedono di poter applicare, in generale, l’opzione retroattivamente all’inizio dell’anno, poiché ciò consente di evitare inutili azzeramenti di sgravi d’imposta successivi inferiori ad un anno.

L’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (150) chiede la legge preveda espressamente la possibilità per un’impresa di optare contemporaneamente per l’assoggettamento (soggettivo) e per l’imposizione di prestazioni escluse (assoggettamento oggettivo).

L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155) desidera introdurre nella legge un diritto d’opzione a livello di contratto individuale per determinati tipi di assicurazione. Nel diritto d’opzione dovrebbe essere previsto che, un’eventuale tassa di bollo sul premio d’assicurazione non forma parte costitutiva per la base di calcolo dell’imposta. Anche le FFS (37) auspicano l’autorizzazione dell’opzione per prestazioni di assicurazione (materiali), incluse le prestazioni degli intermediari e agenti d’assicurazione, nella misura in cui le prestazioni sono effettuate a destinatari contribuenti.

Art. 16 Prestazioni combinate

Di principio, è accolta in modo favorevole la regola che più prestazioni indipendenti l’una dall’altra, fornite ad un prezzo complessivo, siano trattate fiscalmente nello stesso modo unitario – soprattutto dall’Unione svizzera delle arti e mestieri (65) e dall’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155) – poiché consente di risolvere i problemi di delimitazione esistenti in molti settori.

L’Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) desidera vedere ancorato, esplicitamente nella legge, il principio per cui le "prestazioni strettamente legate sono trattate secondo il carattere della prestazione globale". Inoltre, per i prodotti combinati occorre attenersi alla parte predominante della prestazione, la quale è di regola chiaramente determinabile, e non ad un rapporto 70-30 per cento che provoca insicurezze. Nell’ambito delle "piante", tutti i prodotti inferiori ai 300 franchi potrebbero essere imposti all’aliquota ridotta, indipendentemente che siano o no prodotti combinati.

Hotelleriesuisse (92), Gastrosuisse (181) e altri partecipanti alla consultazione del settore della gastronomia rimproverano il fatto che la regola del trattamento in modo unitario, spiegata al capoverso 2, provoca confusioni e non risponde alle esigenze delle regole specifiche del settore (p. es. pacchetti di offerte comprendenti mezza pensione o pensione completa, così come forfait nell’albergheria per seminari), per questo dovrebbe essere cancellata. In conformità all’articolo 50, l’AFC ha la competenza di emanare regole specifiche delineate al settore nel quadro della prassi amministrativa, anche se sarebbe auspicata una cooperazione, risp. discussione, più stretta con le associazioni della categoria. In tal senso si esprimono anche l’Unione Professionale svizzera dell’automobile (73), la Federazione svizzera del turismo e l’Unione Svizzera del Metallo (520).

Il Canton di BL (25) e il PS (56) chiedono la soppressione del capoverso 2, poiché questo nuovo indesiderato potenziale di ottimizzazione fiscale, origina insicurezza e