Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

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dai prestatori privati. Con questa soluzione, in avvenire, anche gli offerenti statali di prestazioni di formazione dovrebbero tenere conto dell’IVA nella loro catena di calcolo, e ciò renderebbe inutilmente più care ambedue le offerte di perfezionamento.

La Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali, Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere, Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle Alte scuole pedagogiche (101), così come l’Universität Bern, Berner Fachhochschule und PH Bern (482) hanno notato che la nozione delle prestazioni di formazione nel significato soggettivo è notevolmente ristretta rispetto al diritto in vigore, anche se oggettivamente è comunque estesa. In relazione a questo aspetto esistono diversi aspetti da chiarire, specialmente in merito alle eccezioni d’imposta della ricerca, ragion per cui vengono proposti diversi adattamenti e chiarimenti di definizioni.

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102) e i Cantoni di AR (1), AG (3), FR (5), GL (8), LU (10), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), VS (21), BL (25), BS (26) criticano per contro il fatto che l’eccezione d’imposta della formazione viene estesa al settore della ricerca. La ricerca che le università eseguono nel quadro di propri "insegnamenti e ricerche", forma indiscutibilmente sempre una parte dell’insegnamento, ed è quindi già esclusa dall’imposta. Le prestazioni di ricerca effettute dalle Università per le altre istituzioni di diritto pubblico sono parimenti escluse dall’imposta quando – come previsto dalla legge (cfr. articolo 11) – è originata un’eccezione all’imposta per prestazioni effettuate fra istituzioni di diritto pubblico. Sarebbe ideale imporre le prestazioni di ricerca effettuate a imprese che le utilizzano per scopi imponibili, anche perché le università scelgono probabilmente l’assoggettamento volontario per evitare l’aggravio dell’imposta precedente. Il PS (56) prende peraltro atto che l’estensione delle eccezioni d’imposta non è previsto dagli obiettivi della riforma, per cui la nuova eccezione per la ricerca nelle università dev’essere motivata in dettaglio. Se ciò dovesse intendersi come un sostegno alla ricerca universitaria, esisterebbero altre soluzioni più consone.

L’Université de Lausanne (266) accerta incoerenze di lingua e di contenuto e vi propone modifiche. Per esempio, nella legge dovrebbero essere menzionati anche i docenti privati per conferenze, corsi e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva, così come è il caso delle prestazioni a scopi scolastici, di formazione e di ricerca.

La netta maggioranza è favorevole alla nuova eccezione all’imposta della collaborazione fra scuole pubbliche e scuole riconosciute dallo Stato in conformità della lettera f. Il Canton di VD (22) e l’Université de Lausanne (266) chiedono che alla lettera f siano espressamente escluse dall’imposta le prestazioni di ricerca effettuate fra istituzioni di diritto pubblico e istituzioni riconosciute, in particolare le prestazioni di ricerca negli ospedali universitari.

Il Canton di BE (4) approva la conferma dell’imposizione delle prestazioni di vitto e alloggio eseguite nell’ambito dell’educazione e della formazione. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102), la maggioranza dei Cantoni e l’Unione dei trasporti pubblici (183) criticano, per contro, il fatto che ciò mette in disfunzione la regola generale di prestazione e prestazione accessoria dell’articolo 16, creando notevoli complicazioni amministrative, senza aumentare il gettito fiscale o apportare altri vantaggi. I citati partecipanti alla consultazione propongono quindi di cancellare questa eccezione senza sostituirla.