Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
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e d’altro lato, di utilizzare il termine "operazioni" e non "prestazioni" escluse dall’imposta. Oltre a ciò, nel testo di legge occorre menzionare esplicitamente come escluse dall’imposta le operazioni di riassicurazione. In più, con riferimento al progetto di legge, occorre precisare che l’eccezione d’imposta è applicabile anche ai sottoagenti e che, di conseguenza, le strutture multistadio non sono svantaggiate fiscalmente. L’Associazione chiede inoltre, che il processo di regolamento dei danni, concernente soggetti giuridici separati, non comporti un ulteriore aumento della tassa occulta presso l’assicuratore. Pertanto, le operazioni realizzate con le attività di regolamento dei danni devono essere esplicitamente designate come escluse dall’imposta nel numero 11. È inoltre approvata la nuova disposizione d’introduzione nel numero 11 della previdenza professionale e assicurazioni sociali. In ogni caso è consigliabile apportare una precisazione nel testo di legge. In merito é ragionevole attenersi al significato dell’articolo 56 lettere e, f LIFD.
Capoverso 1 numero 12
L’Associazione svizzera dei banchieri (62), l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155), l’Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), l’Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195) e l’Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) propongono di attenersi all’attuale tenore dell’articolo 18 numero 19 LIVA e motivano la loro proposta col fatto che non esistono nuovi argomenti d’interpretazione e nessuna necessità di creare nuove definizioni. Unicamente la lettera g dell’articolo 18 numero 19 LIVA concernente la custodia di depositi lombard da parte della Banca nazionale svizzera, può essere cancellata per mancanza di rilevanza a livello pratico. I menzionati partecipanti alla consultazione e Swiss Funds Association (112) rendono inoltre attenti sulle difficoltà esistenti nella prassi in relazione alla distribuzione di prodotti soprattutto nell’ambito degli investimenti collettivi di capitali e nei crediti. Le condizioni d’esigenza della prova dell’attività di intermediario non sono realizzabili nella realtà aziendale o lo sono solo difficilmente e formano un inutile formalismo. Soprattutto in relazione ai fondi d’investimento dovrebbero essere completamente escluse dall’IVA sia la cosiddetta distribuzione originaria, sia la distribuzione diretta e indiretta. Ciò può essere realizzato con dei piccoli adattamenti all’attuale testo di legge e in tal senso è inoltrata una proposta concreta. Non sono previste diminuzioni del gettito fiscale, dato che attualmente può essere effettuata in ogni momento una distribuzione esclusa dall’IVA anche se con costi sproporzionati.
Capoverso 1 numero 13
La Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) desidera una separazione fra l’aspetto di diritto fondiario e l’aspetto di diritto fiscale. Essa chiede una modifica del fatto di far dipendere da una loro iscrizione a registro fondiario il trattamento fiscale del trasferimento di diritti reali su fondi.
Capoverso 1 numero 15
La Fédération romande immobilière (87) desidera che in relazione alla locazione di posteggi sia mantenuta la formulazione dell’articolo 18 numero 21 lettera c LIVA nella versione in francese, in cui è specificato il carattere di "domaine public", in quanto più comprensibile della nuova formulazione "à usage commun".