Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 46Fedlex · Rapporto sui risultati
Il Litra (93) e l’Associazione Traffico e Ambiente (199) sono d’avviso che per ragioni di efficienza di sussidi devono essere esentate dall’IVA le operazioni dei trasporti pubblici, come p. es. in Gran Bretagna. I prezzi risulterebbero più bassi e renderebbero più attrattivi i trasporti pubblici; il trasferimento dalla strada alla ferrovia ridurrebbe i prezzi e contribuirebbe ad assicurare il conseguimento degli obiettivi per la salvaguardia dell’ambiente e del clima. Le FFS (37) sono dello stesso avviso, anche se rinunciano per motivi politici a presentare una richiesta in tal senso.
La Camera svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali (172) e singoli altri partecipanti alla consultazione chiedono anche in questo contesto un chiarimento del significato di prestazioni esenti.
Aerosuisse (80) e la Swiss International Airports Association (390) propongono di regolare esplicitamente nella legge l’esenzione dei negozi in zona franca. Come chiesto nella mozione Kaufmann (06.3211), dovrebbero poter essere esentate dall’imposta anche le vendite eseguite ai passeggeri provenienti dall’estero. Ciò contribuirebbe, in modo importante, a rafforzare la competitività dei trasporti aerei riferiti alla posizione strategica della Svizzera; per questo motivo l’articolo 19 dovrebbe essere completato con un corrispondente numero 11.
Capoverso 1
L’Arbeitsgemeinschaft Waldwirtschaftsverbände Gebirgswald (504) chiede di poter trattare in esenzione d’imposta l’abbattimento e l’accatastamento di legname effettuati da terzi per l’esportazione.
Capoverso 1 numero 2
La Camera fiduciaria (172) reclama che tutti i mezzi di trasporto siano esenti dall’imposta quando sono utilizzati prevalentemente all’estero. Questa soluzione è applicata anche nell’UE, conformemente all’articolo 58 lettera a della direttiva sistematica sull’IVA del 28 novembre 2006.
Per l’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) non esiste un motivo sistematico fiscale per giustificare un trattamento diverso della locazione e del noleggio di veicoli ferroviari e aeromobili rispetto agli altri mezzi di trasporto. Dato che all’estero la messa a disposizione per l’uso è considerata una prestazione di servizi e imponibile a determinate condizioni, esiste il pericolo di una doppia imposizione. L’articolo 19 capoverso 1 numero 2 potrebbe essere eliminato qualora la cessione di beni per l’uso – in corrispondenza alla richiesta dell’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) – fosse qualificata come una prestazione di servizi.
Capoverso 1 numero 3
La Camera fiduciaria (172) chiede, conformemente alle direttive UE in materia d’IVA, di rinunciare alla limitazione formulata nel numero 3, perché origina l’imposizione all’imposta svizzera sul valore aggiunto della controprestazione per la locazione di beni trasportati all’estero per l’utilizzazione temporanea, in conformità della procedura doganale.
Capoverso 1 numero 8
La Camera fiduciaria (172) e alcuni altri singoli partecipanti alla consultazione chiedono di mantenere al numero 8 il tenore dell’attuale regola.
Le FFS (37) e il Servizio d’informazione per i trasporti pubblici (93) chiedono che, per uguagliare il trattamento alle imprese del traffico aereo, siano esentati