Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
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zione al suo mandato di legge di prevenzione per la sicurezza sul lavoro (articolo 87 sul premio supplementare della Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni; LAINF, RS 832.20). La Suva si riferisce in merito all’iniziativa parlamentare Triponez del 18 marzo 2002 (02.413). Un problema analogo esiste anche nell’assicurazione per infortuni non professionali, nel senso che gli importi provenienti dal premio supplementare dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali, destinati all’ufficio svizzero prevenzione infortuni (upi), risultano parimenti gravati con l’IVA. Oltre a ciò, la Suva (207) desidera un’ulteriore eccezione d’imposta per la collaborazione fra assicuratori LAINF, risp. i responsabili esecutivi delle assicurazioni sociali, nel quadro della Commissione delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni LAINF (CSAINF) e la Commissione delle tariffe mediche Medizinaltarif-Kommission (MTK).
La Società Svizzera dei Farmacisti (133) chiede che nel numero 2 sia parimenti esclusa dall’imposta la vendita di medicinali in farmacie pubbliche, in caso contrario questa eccezione dev’essere completamente cancellata.
Capoverso 2
L’esame del contenuto della prestazione, effettuato indipendentemente dalla posizione del destinatario della prestazione, è approvato dalla maggioranza. L’Unione Svizzera dei Fiduciari (148), Pro Fonds (209) e alcuni altri partecipanti alla consultazione considerano una semplificazione a livello pratico il poter determinare la caratteristica di una prestazione basandosi esclusivamente sul suo contenuto senza dover tenere in considerazione la posizione di domicilio del destinatario della prestazione. Contro questo trattamento si esprimono in particolare il PLR (52) e l’Unione sindacale svizzera (66).
La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102) e la maggioranza dei cantoni fanno osservare che nonostante il nuovo capoverso 2, le eccezioni d’imposta illustrate nel numero 5 (formazione e ricerca), nel numero 18 (prestazioni fra le casse di compensazione), nel numero 19 (prodotti agricoli della propria azienda) e nel numero 20 (prestazioni sovrane) sono riferite a elementi soggettivi, per cui il capoverso 2 nella sua attuale formulazione può creare eccezioni d’imposta ingiustificate all’atto della loro fornitura. È per questa ragione che, i citati consultati, propongono di completare l’articolo con la condizione per cui le prestazioni escluse dall’imposta a dipendenza delle caratteristiche del prestatore o del destinatario, questa esclusione vale solo per le prestazioni effettuate fra i menzionati contraenti. Anche la Camera svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali (172) vede un problema e propone di regolare separatamente in un terzo capoverso le eccezioni che dipendono dall’esecutore della prestazione. In questo capoverso dovrebbe essere inserita parimenti la regola dell’attuale articolo 33a LIVA, anche se non giustificabile nella sistematica dell’imposta.
Caritas Svizzera (76) e la Croce Rossa Svizzera (157) desiderano l’introduzione esplicita nella legge della definizione data dal Tribunale federale delle operazioni preliminari. In questo modo è possibile evitare i problemi d’interpretazione, soprattutto nei rapporti a tre contraenti.
Art. 19 Prestazioni esenti
La Posta Svizzera (39) chiede l’esenzione per i servizi riservati della Posta e per le prestazioni dei trasporti pubblici.