Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

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dall’imposta anche i lavori di riparazione e manutenzione ai veicoli ferroviari immatricolati all’estero, effettuati in Svizzera.

Le Compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) chiedono che, all’articolo 18 capoverso 1 numero 8 all’articolo 39 capoverso 1 numero 5,per la trasformazione e manutenzione di aeromobili, sia cancellata l’esigenza della fornitura e utilizzazione. Impedendo l’importazione in esenzione d’imposta di simili aeromobili, questo settore si trova penalizzato, poiché ostacolato a svilupparsi nelle sue attività aeree.

Capoverso 1 numero 9

La Camera fiduciaria (172) e altri singoli partecipanti alla consultazione propongono di formulare il secondo periodo, come segue: "Se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero, sia all’estero, è esente dall’imposta soltanto la quota di mediazione concernente l’operazione all’estero o le operazioni esenti in conformità di questo articolo".

Capoverso 1 numero 10

La Camera fiduciaria (172) e altri singoli partecipanti alla consultazione propongono di sostituire in modo conseguente anche in questo contesto il termine operazione con prestazione.

Capoverso 2

In prevalenza è accolta favorevolmente l’esenzione dall’imposta per i trasporti transfrontalieri in bus. L’Unione svizzera delle arti e mestieri (65) desidera inoltre chiarire nel testo di legge che il trasporto in bus è riferito non solo alla rete dei trasporti pubblici, ma anche agli altri tipi di servizi di trasporto occasionale. Si pronunciano contro questa estensione dell’esenzione dall’imposta le FFS (37), l’UDF (45), la Società Svizzera dei Farmacisti (133) e l’Unione dei trasporti pubblici (183).

Le FFS (37), il Servizio d’informazione per i trasporti pubblici (93) e la Camera fiduciaria (172) invitano a sostituire, all’articolo 19 capoverso 2, la disposizione potestativa "può esentare" con una norma di esenzione definitiva d’imposta, tipo "esenta dall’imposta".

La Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman (593) chiede l’esenzione dall’imposta anche per i trasporti transfrontalieri lacustri (es. battelli) per analogia ai trasporti aerei, ferroviari e bus, visti i rapporti diretti di concorrenza.

Capitolo 3: Calcolo dell’imposta e aliquota d’imposta

Art. 20 Base di calcolo

La Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (79), Pro Infirmis Svizzera (98), Pro Senectute Svizzera (100), l’Aiuto Svizzero ai Montanari (113), Cinésuisse (122), la Rega (124), la Fondazione ZEWO (131), la Società Svizzera di Belle Arti (140), la Spitex Associazione svizzera d’assistenza e cure a domicilio (159), la Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (161), la Fondazione per la protezione dei consumatori (162), la Vereinigung Schweizer Kunstmuseen (197), la Winterhilfe Schweiz (200), WWF Svizzera (202), Pro Fonds (209) e la maggioranza dei partecipanti alla consultazione provenienti dal settore culturale, sociale, sanitario e ambientale chiedono il mantenimento a livello di legge della regola dell’attuale articolo 33