Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

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LIVA, dato che in questo articolo è definita la caratteristica di utilità pubblica e la delimitazione fra i doni esenti d’imposta rispetto alla sponsorizzazione imponibile. Senza questo articolo occorre nuovamente affrontare l’intera problematica di delimitazione già incontrata nel passato. Questa richiesta è condivisa anche dall’Associazione svizzera dei banchieri (62), dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali, Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere, Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle Alte scuole pedagogiche (101) così come altre università, dalla Federazione sportiva svizzera di tiro (117), dalla Swiss Olympic Association (167), dall’Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), dall’Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195), dall’Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) e da alcuni altri partecipanti alla consultazione del settore economico.

Secondo l’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), le partite di giro enumerate nell’articolo 3 lettera h numero 5 devono essere regolate nell’articolo 20 per motivi sistematici. La designazione di partite di giro dev’essere fatta dipendere unicamente dall’esigenza del pagamento effettuato in nome del cliente.

Capoverso 1

La Camera fiduciaria (172) e le Compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) chiedono di completare il capoverso 1 in modo che l’imposta sia calcolata sulla controprestazione effettivamente pagata.

Capoverso 2

La Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) reclama che per il calcolo del consumo proprio sia stabilita una base di calcolo uniforme (p.es. prezzo di mercato, prezzo ai collaboratori, prezzo d’acquisto). Altrimenti può accadere per esempio che, per il membro di una società in nome collettivo valgano condizioni differenti da quelle per un impiegato o un azionista di una società anonima appartenente a un’unica persona. L’Associazione svizzera dei banchieri (62), l’Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), l’Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195) e l’Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) propongono quindi di introdurre nella legge o nell’ordinanza una chiara definizione del termine "persone prossime".

Capoverso 3

Il Canton di ZG (23), Hotelleriesuisse (92), Economiesuisse (68), la Camera fiduciaria (172) e alcuni altri partecipanti alla consultazione del settore economico chiedono che per prestazioni al personale valgono solo le prestazioni che per legge e istruzioni dell’imposta federale diretta formano un reddito imponibile per il personale e che sono dichiarate come nel certificato di salario.

L’Associazione svizzera dei banchieri (62), l’Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), l’Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195) e l’Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) domandano l’abolizione senza sostituzione dell’ultimo periodo del capoverso 3. Anche per il personale che detiene partecipazioni determinanti all’impresa devono essere applicate le normali regole per la base di calcolo dell’imposta nelle prestazioni effettuate al personale, altrimenti nella prassi sorgono problemi di difficile soluzione.