Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

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rinunciare a una riduzione della deduzione d’imposta precedente in seguito alla doppia utilizzazione, nei casi in cui i ricavi complessivi delle operazioni escluse dall’imposta siano solo di minima entità. Infatti, le piccole cifre d’affari escluse dall’imposta, che sono realizzate con prestazioni imponibili, causano costi notevoli (p. es. cambio di denaro e vendita di biglietti). Le FFS (37) chiedono di non effettuare una riduzione della deduzione d’imposta precedente quando i ricavi da operazioni escluse dall’imposta risultino inferiori al 2 per cento della cifra d’affari aziendale. Secondo il Servizio d’informazione per i trasporti pubblici (93) questo limite dovrebbe essere situato attorno al 5 per cento della cifra d’affari aziendale.

Capoverso 2

La Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali, Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere, Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle Alte scuole pedagogiche (101) così come l’Universität Bern, la Berner Fachhochschule und PH Bern (482) raccomandano di ancorare nella legge che, il demandare un’attività da parte di istituzioni pubbliche a istituzioni di diritto pubblico incaricate della formazione secondo l’articolo 18 numero 5 lettera a, aa, bb, sia considerato analogamente agli "altri contributi di diritto pubblico" ai sensi della lettera a, e che, di conseguenza ,non faccia parte della controprestazione. Inoltre, esse desiderano che, nell’introduzione al capoverso 2, sia evidenziato che simili contributi possono anche essere trasmessi a terzi senza perdere il loro carattere originario di "altri contributi di diritto pubblico", poiché la mancanza di questa formulazione nella LIVA tuttora in vigore, continua a dar adito a problemi di delimitazione.

La Camera fiduciaria (172) è dell’avviso che, le riduzioni delle deduzioni d’imposta precedente siano un’occasione per generare ricavi d’IVA semplicemente in funzione della forma di finanziamento dell’impresa. Questo controsenso dev’essere eliminato e non incoraggiato come accade al capoverso 2. Quest’ultimo dev’essere cancellato. Oltre a ciò, è necessario sopprimere al capoverso 3 il riferimento all’articolo 3 lettera h, dato che potrebbe originare malintesi d’interpretazione.

Il Canton di ZG (23), la Camera fiduciaria (172) e la Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588) chiedono che, nell’eventualità in cui dovesse restare in vigore l’applicazione della riduzione della deduzione d’imposta precedente al ricevimento di sussidi, essa sia limitata ai sussidi ai sensi della legge sui sussidi.

Art. 26 Sgravio fiscale successivo

La Camera fiduciaria (172) chiede che il contribuente sia legittimato a comprovare il valore attuale anche in altri modi di quelli descritti nel capoverso 2: ciò consentirebbe di giungere a soluzioni maggiormente pertinenti.

L’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (150) reclama parimenti l’obbligo di conservazione, durante 10 anni, dei documenti aziendali necessari al calcolo dello sgravio fiscale successivo per immobili, ragion per cui è necessario adattare in modo corrispondente anche le quote di ammortamento.

Art. 27 Consumo proprio

Una netta maggioranza dei partecipanti alla consultazione preferisce eliminare l’imposizione del consumo proprio riferito alle costruzioni.