Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

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Il Canton di ZG (23) e la Camera fiduciaria (172) chiedono che le prestazioni effettuate dal datore di lavoro al personale siano trattate dalla LIVA aggiunto nello stesso modo delle imposte federali dirette. Ciò è chiesto anche dalla Federazione dell’Industria Orologiera Svizzera (232), la quale domanda che gli orologi utilizzati dai collaboratori dell’azienda per scopi pubblicitari non siano più imposti al consumo proprio.

La Camera fiduciaria (172) chiede che il contribuente abbia diritto a calcolare e comprovare il valore attuale del bene, anche in modo diverso dalla riduzione fissa e lineare delle quote di ammortamento, per consentire soluzioni più conformi.

L’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (150) chiede che i documenti aziendali necessari per il calcolo del consumo proprio di immobili siano parimenti conservati durante 10 anni, con un corrispondente correttivo delle quote di ammortamento.

Capitolo 5: Nascita e prescrizione del credito fiscale e del diritto alla deduzione dell’imposta precedente

Le Compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) chiedono, analogamente alla Camera fiduciaria (172) una rielaborazione del capitolo sulla base del concetto E-MWST.COM. Qualora, contrariamente alle aspettative, fosse mantenuto il concetto del progetto trasmesso in consultazione, esse desiderano che le proposte di modifiche della Camera fiduciaria (172) siano integrate in questo capitolo.

Il Canton di ZG (23), il PLR (47), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), l’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), la Camera fiduciaria (172), la Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) reclamano una disposizione di legge affinché il credito fiscale sia rappresentato dalla differenza fra l’imposta dovuta sulle operazioni in Svizzera risp. ottenute dall’estero e l’imposta precedente deducibile nel medesimo periodo. Inoltre, questa precisazione dev’essere integrata nella parte materiale della legge, dato che non si tratta di una questione di diritto procedurale. Mantenere criteri di considerazione separati, come illustrato nel progetto in esame, significa creare complicazioni nelle disposizioni in materia di prescrizione.

Art. 28 Nascita del credito fiscale

I Cantoni di ZH (24) e BL (25) e la Camera fiduciaria (172) chiedono di rinunciare a limitare a tre mesi il termine di scadenza per l’emissione della fattura, dato che finora anche dopo la scadenza dei tre mesi non sono stati finora accertati abusi. Anche l’Unione dei trasporti pubblici (183) è di questo avviso, visto che questa disposizione in casi speciali causa regolarmente problemi ed è di difficile applicazione.

L’Unione professionale svizzera dell’automobile (73) e l’Unione Svizzera del Metallo (520) desiderano che nei pagamenti anticipati il credito fiscale sorga solo al momento della contabilizzazione come cifra d’affari nel conto economico e non già al momento dell’incasso del pagamento anticipato.