Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 57Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 29 Nascita del diritto alla deduzione dell’imposta precedente
L’Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica (192) domanda che, la prova del pagamento dell’imposta all’importazione possa essere apportata anche differentemente da un documento stampato ufficiale d’importazione, in particolare per mezzo di chiarimenti amministrativi interni effettuati dall’AFC presso l’Amministrazione federale delle dogane. Ha poco senso che l’Amministrazione delle dogane emetta al contribuente documenti che egli deve in seguito tenere a disposizione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. La soluzione migliore sarebbe che l’Amministrazione delle dogane comunichi all’importatore (tramite il dichiarante doganale) semplicemente il numero di ricevuta e l’importo dell’imposta all’importazione, invece di emettergli un documento. Nel corso di un controllo effettuato dall’AFC, l’importatore può comunicare questo numero come prova del suo diritto a dedurre l’imposta precedente. Questa soluzione permette all’AFC di compiere il suo controllo in modo efficace, dato che può verificare la correttezza della deduzione all’interno dell’amministrazione.
La Camera fiduciaria (172) fa osservare che l’articolo dev’essere completato con una lettera d, in cui sia stabilito il momento della nascita del diritto alla deduzione dell’imposta precedente riferito allo sgravio fiscale successivo. Vale come momento quello in cui si verificano i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente.
Art. 30 Prescrizione del credito fiscale
Quasi tutti i partecipanti alla consultazione approvano la riduzione a 10 anni del termine di prescrizione assoluta e la riduzione a 2 anni del termine di prescrizione riferito ai controlli fiscali.
L’Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) respinge l’accorciamento del relativo termine di prescrizione a due anni riferito ai controlli. Il Canton di ZH (24) chiede l’abolizione senza sostituzione dei capoversi 2 e 3. In caso contrario, è possibile che una procedura cada in prescrizione durante il periodo in cui è pendente davanti al Tribunale amministrativo federale, nella misura in cui l’AFC non ha più la competenza per applicare provvedimenti di interruzione della prescrizione. Una durata di procedura superiore ai due anni è possibile in casi complessi, senza che si verifichino ritardi. Le procedure giudiziarie che si protraggono oltre il previsto presso l’AFC devono essere rimediate tenendole sotto sorveglianza giuridica.
Il PS (56), la Società svizzera degli impiegati di commercio (61), l’unione sindacale svizzera (66) e Angestellte Schweiz (452) respingono la riduzione del termine di prescrizione assoluta e chiedono di rielaborare la nuova regola dei termini allo scopo di accelerare le procedure senza dar adito a ritardi.
L’Unione professionale svizzera dell’automobile (73) e l’Unione Svizzera del Metallo (520) chiedono che questo articolo sia conforme all’articolo 74, per cui occorre precisare nel capoverso 2, che il termine di prescrizione di due anni è applicabile solo sul periodo controllato.
La Camera fiduciaria (172) chiede una nuova formulazione del capoverso 2: "La prescrizione può essere interrotta solo con una dichiarazione inoltrata per scritto in merito alla determinazione o correzione dell’imposta. La dichiarazione di interruzione della prescrizione riduce il termine di prescrizione fissandolo a due anni".