Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 59Fedlex · Rapporto sui risultati
L’importazione in Svizzera di simili invii subisce un peggioramento rispetto allo spazio UE. In base all’esplicito regime speciale degli articoli 92–94 dell’attuale ordinanza sull’esenzione doganale "gli stampati pubblicitari come ad esempio cataloghi, listini di prezzi, istruzioni d’uso o promemoria relativi alla vendita o alla locazione degli oggetti offerti"ivi menzionati, sono esentati dalle tasse di entrata nel caso in cui le offerte provengono da una persona domiciliata all’infuori del territorio doganale della Comunità. Per evitare una disparità di trattamento la Posta Svizzera (39) esige l’inserimento, nella legge, di un disciplinamento corrispondente, ad esempio con un nuovo numero 12 all’articolo 39.
Le compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) propongono lo stralcio, dall’articolo 19 capoverso 1 numero 8 e dall’articolo 39 capoverso 1 numero 5, dell’esigenza della fornitura e dell’utilizzazione, in caso di ristrutturazioni e in caso di manutenzione, di aeromobili. Qualora esentare l’importazione d’imposta di simili aeromobili non fosse possibile, si ostacolerebbe la crescita del ramo settoriale che si occupa dell’esercizio degli aerei aziendali. Esse esigono inoltre che venga stralciato l’ultimo periodo del numero 5 e che al suo posto venga prescritta un’utilizzazione sostanziale. Secondo loro simile utilizzazione è data se, almeno un terzo della prestazione effettiva di volo, è effettuata nel traffico aereo commerciale internazionale.
Art. 40 Calcolo dell’imposta
La Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) pretende un’ampia semplificazione della regolamentazione in materia di fatturazione in valuta estera all’interno delle relazioni di gruppo.
Art. 47 Interesse rimuneratorio
La Swiss Olympic Association (167) esige che l’interesse rimuneratorio sia adeguato alle condizioni usuali del mercato, che sia verificato periodicamente e che sia inserita una corrispondente disposizione nella legge.
Art. 48 Riporto del pagamento dell’imposta
I Cantoni di ZH (24) e BL (25) esigono che le persone contribuenti registrate presso l’AFC, che conteggiano l’imposta secondo il metodo effettivo, possano dichiarare l’imposta sulle importazioni nel quadro della procedura di trasferimento, purché effettuino regolarmente ingenti importazioni di merci soggette all’imposta sulle importazioni. Si deve invece rinunciare all’esigenza di un’eccedenza di imposta precedente proveniente dall’esportazione di merci, perché questo fatto provoca una distorsione non giustificata della concorrenza.
La Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) caldeggia il mantenimento della procedura di trasferimento.