Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

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cuna utilità in questa forma. Il PLR (47), Viscom (154), l’Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) suggeriscono pertanto che l’inosservanza di questa disposizione comporti una responsabilità dello Stato (segnatamente per quanto concerne la mancata trasferibilità dell’imposta e tutti gli altri inconvenienti).

L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155) propone di formulare questa norma in maniera più incisiva, in modo che costringa l’AFC alla pubblicazione. In particolare essa auspica che siano anche previste "sanzioni" tali da consentire al contribuente di optare o no, a favore della loro validità nei propri confronti in caso di mancata pubblicazione. A suo modo di vedere rientrano nel concetto di definizione della prassi anche le decisioni su reclamo cresciute in giudicato, rilevanti per una più vasta cerchia di persone contribuenti.

L’Unione svizzera delle arti e mestieri (65), l’Unione professionale svizzera dell’automobile (73), la Swiss Retail Federation (198), l’Unione Professionale Svizzera della Carne (230), l’Unione Svizzera degli installatori elettricisti (190), l’Unione Svizzera del Metallo (520), Gastrosuisse (181) e altre associazioni del settore della ristorazione appoggiano che il principio del trattamento indulgente dei contribuenti sia espressamente mantenuto nella legge. Per la maggioranza di questi partecipanti alla consultazione questa disposizione deve altresì costituire una massima cogente dell’applicazione della legge nella prassi. Si esige inoltre che la Divisione principale IVA si impegni con tutte le sue forze affinché questa regolamentazione non sia sostenuta soltanto a parole.

L’Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) auspica che l’emanazione e la pubblicazione di istruzioni e decisioni sia effettuata unicamente d’intesa con l’organo consultivo.

Capitolo 1: Diritti e obblighi procedurali

Sezione 1: Diritti e obblighi dei contribuenti

Art. 52 Autotassazione

L’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) suggerisce di modificare la rubrica da "Autotassazione" in "Autodichiarazione", perché non sia effettuata una tassazione in senso vero e proprio. La Camera fiduciaria preferirebbe la rubrica "Inoltro del rendiconto".

L’Unione professionale svizzera dell’automobile (73) e l’Unione Svizzera del Metallo (520) richiedono la possibilità del rendiconto online dell’IVA.

Art. 53 Correzione delle lacune nel rendiconto

Una maggioranza di partecipanti alla consultazione si esprimono a favore dell’introduzione della finalizzazione dei rendiconti di IVA alla chiusura dell’esercizio commerciale.

L’Unione Svizzera dei Fiduciari (148) considera importante che le misure già note nella prassi siano ora ancorate nella legge.

L’Associazione svizzera dei droghieri (136) e la Swiss Retail Federation (198) ne intravedono i vantaggi soprattutto nella possibilità della rettifica retroattiva di errori