Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 74Fedlex · Rapporto sui risultati

L’Unione professionale svizzera dell’automobile (73) e l’Unione Svizzera del Metallo (520) intendono stralciare il termine di presa di posizione. L’Unione dei trasporti pubblici (183), Pro Fonds (209) e alcuni altri partecipanti alla consultazione esigono che il termine per la presentazione del reclamo sia prorogato da 30 a 60 giorni. A titolo alternativo si potrebbe anche stabilire nella legge una possibilità di proroga del termine. Il Cantone di BL (25) auspica una proroga a 90 giorni del termine di reclamo.

Capoverso 4

Una stragrande maggioranza di partecipanti alla consultazione caldeggiano il diritto del contribuente all’esecuzione di un controllo in materia d’IVA. Il Cantone di BL (25), il PLR (47), l’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (150), Viscom (154), la Camera fiduciaria (172) e alcuni singoli partecipanti alla consultazione motivano il loro sostegno con l’incremento della sicurezza giuridica che ne deriva. Il Cantone di BE (4) e la Camera fiduciaria (172) esigono, inoltre, che la legge chiarisca che si tratta del diritto all’esecuzione di una verifica, anche se esso comporta il rischio di una massa di richieste, e criticano il fatto che non siano disciplinate le conseguenze della mancata verifica entro il termine di due anni. Il PLR (47), la Camera fiduciaria (172) e alcuni altri partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell’economia intendono pertanto equiparare il desiderio di un controllo ad un atto di richiesta, per cui la sola presentazione della richiesta riduce di due anni il termine di prescrizione. La GE Corporate Tax (343) propone che inizi parimenti a decorrere un termine di prescrizione di due anni in caso di rifiuto dell’AFC di effettuare la verifica. L’Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) si oppone invece chiaramente al diritto del contribuente all’esecuzione di una verifica.

Il PS (56) esige che si chiarifichi a quali condizioni deve essere rispettato il termine di due anni per l’esecuzione della verifica, perché presso i partecipanti alla procedura possono sussistere circostanze che ne rendono impossibile la conclusione tempestiva. È opportuno limitare la verifica su richiesta, poiché essa comporta il pericolo di paralizzare l’AFC. Questa opinione è condivisa dall’Unione svizzera dei contadini (64). Se del caso la verifica deve essere eseguita entro un «termine adeguato». L’Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) considera invece inaccettabile il termine di due anni per l’esecuzione della verifica, perché un lungo termine svuota di ogni legittimità questa disposizione, che è determinante in caso di ristrutturazioni e di riprese. La Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) propone di menzionare nella legge i casi in cui la verifica deve essere effettuata entro sei mesi. L’Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) auspica infine che il termine d’esecuzione della verifica sia ridotto in genere ad un anno.

Capoverso 5

Una chiara maggioranza di partecipanti alla consultazione sostiene che, per il solo motivo di lacune di forma, non possa essere effettuata una ripresa d’imposta, se è ravvisabile o se il contribuente fornisce la prova che la Confederazione non ha subito alcuna perdita d’imposta in seguito all’inosservanza delle esigenze formali. L’Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) desidera comunque chiarire che non viene «mai» effettuata una ripresa d’imposta per le sole lacune formali di «qualsiasi genere». Il Cantone di BE considera superflua questa disposizione, perché la prova, ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2, non è vincolata ad alcuna forma.