Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 75Fedlex · Rapporto sui risultati

Il Cantone di ZH (24) auspica la rinuncia alla locuzione «se emerge», poiché essa è fonte di incertezze giuridiche. Essa va sostituita con la locuzione «se il contribuente dimostra o se è altrimenti certo».

Capoverso 6

Una maggioranza di partecipanti alla consultazione desidera l’inserimento del segreto professionale nel D-LIVA. La Società Svizzera dei Farmacisti (133), la Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152), Terre des hommes Svizzera (169), l’Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) e alcuni altri partecipanti alla consultazione vi si oppongono.

Art. 75 Tassazione d’ufficio

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione sostiene che nel quadro della tassazione d’ufficio venga altresì effettuata la tassazione dell’imposta precedente da parte dell’AFC. Il PS (56) esige lo stralcio della tassazione dell’imposta precedente, perché essa è contraria al sistema e incita gli arbitraggi fiscali.

L’Unione professionale svizzera dell’automobile (73) e l’Unione Svizzera del Metallo (520) intendono vincolare la tassazione d’ufficio alla prova di entrate non registrate, ma non intendono limitare la tassazione dell’imposta precedente qualora vi si ravvedono investimenti straordinari. La Camera fiduciaria (172) vuole vincolare la tassazione ad un obbligo preliminare di diffida, per offrire al contribuente la possibilità di rettificare autonomamente l’autodichiarazione. Essa esige inoltre lo stralcio integrale della limitazione della tassazione dell’imposta precedente, poiché non giustificata.

Il Cantone di ZH (24) auspica completare il capoverso 1 con la menzione espressa della possibilità di reclamo, seppure con una limitazione di cognizione all’inesattezza manifesta, in maniera analoga alla LIFD e alla LADI.

Sezione 2: Procedura amministrativa

Art. 76 Decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

La Camera fiduciaria (172) desidera che in tutta legge venga utilizzata la locuzione «disposizione», usuale nel resto del diritto amministrativo, invece della locuzione «decisione».

Una maggioranza di partecipanti alla consultazione sono del parere che la limitazione delle prove, secondo l’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sulla procedura amministrativa, non si applichi più in futuro all’IVA. Il Cantone di BE (4) considera invece sufficiente l’applicazione della legge sulla procedura amministrativa, fatti salvi gli articoli 12–19 e 30–33. Si teme che la soppressione della limitazione delle prove provochi un maggiore onere amministrativo e una proroga della durata delle procedure. Nel contesto dell’IVA è inoltre dubbia l’opportunità dell’interrogatorio dei testimoni. Anche il PCS (44) e Travail Suisse (67) si esprimono contro la soppressione della limitazione delle prove.

La Swiss Retail Federation (198) e alcuni altri partecipanti alla consultazione caldeggiano la normalizzazione espressa nella legge, che le decisioni devono essere rese con celerità. L’Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) vorrebbe inve-