Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine
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ce introdurre un termine di 90 giorni per poter rendere le decisioni, sopprimendo la locuzione con celerità. Le FFS (37) esigono infine un termine vincolante massimo di 6 mesi, in cui l’AFC deve rendere le sue decisioni.
Art. 77 Reclamo
La Camera fiduciaria (172) auspica l’eliminazione dei capoversi 3 e 5, perché le normative contenute nel terzo capoverso risultano già dalla legge sulla procedura amministrativa, parimenti applicabile, mentre la reformatio in peius al quinto capoverso non può essere ammessa nei confronti del contribuente.
L’Unione dei trasporti pubblici (183) e Pro Fonds (209) esigono che il termine di presentazione del reclamo sia prorogato da 30 a 60 giorni e, a titolo alternativo, che la legge stabilisca la possibilità di una proroga del termine.
La Gewerbeverband des Kantons Luzern (275) nonché Gastro-Luzern (547) auspicano inserire nella legge la possibilità di effettuare una procedura orale di reclamo, su richiesta del contribuente.
L’Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) desidera, al posto della locuzione «con celerità», un termine di 90 giorni in cui rendere le decisioni. Lo Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) esige un termine chiaro. Soltanto a livello di procedura giudiziaria è possibile rinunciare ad un termine. Le FFS (37) propongono un termine vincolante di 6 mesi al massimo. Le compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) propongono infine un termine di 12 mesi.
Art. 79 Spese processuali e ripetibili
La FFS (37) propongono che nei casi complicati – nei quali si impone il ricorso ad un avvocato o ad una società fiduciaria – sia prevista un’indennità di parte se il reclamo è accolto senza che si possano rimproverare al contribuente lassismo o errori nella procedura.
Titolo sesto: Esecuzione e garanzie
Una maggioranza di partecipanti alla consultazione caldeggia un miglioramento dell’incasso. Questo auspicio è invece respinto dalla Posta (39), dal PLR (47), da Economiesuisse (68), dall’Associazione Svizzera di Golf (139), dall’Unione Svizzera dei Fiduciari (148), dall’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (155) e dalla Camera fiduciaria (172). Questo rifiuto è motivato dal fatto che l’AFC beneficia già oggi di una situazione migliore rispetto a quella dei normali creditori, ragione per la quale va respinta ogni concessione supplementare dei diritti di esecuzione, rispettivamente l’inasprimento dei diritti di esecuzione a carico del contribuente.
Il Cantone di ZG (23), il PLR (47), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), la Camera fiduciaria (172), l’Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) ritengono inoltre problematica l’esecuzione della sola imposta sulla cifra d’affari, senza presa in considerazione della deduzione dell’imposta precedente.