Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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all'obbligo di leva ma alle disposizioni generali sull'obbligo di prestare servizio militare.

Inoltre, nel contesto dell'evoluzione tecnica, il libretto di servizio sta mostrando i propri limiti per quanto riguarda l'efficacia e l'efficienza. Occorre pertanto privilegiare una formulazione più aperta che lasci spazio sufficiente ai nuovi sviluppi tecnici. Non è però ancora stato deciso se e quando il libretto di servizio nella sua forma attuale sarà soppresso. La nuova formulazione consentirà semplicemente di reagire a eventuali sviluppi tecnici ragionevoli, senza dover modificare ancora una volta la legge. Anche in futuro, la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare riceverà in ogni caso un documento personale contenente segnatamente indicazioni precise sui giorni di servizio prestati.

In considerazione del fatto che la Nosologia Militaris, ossia la raccolta delle motivazioni mediche codificate delle decisioni riguardanti l'idoneità al servizio e l'idoneità a prestare servizio, anche se classificata «confidenziale», nel frattempo è stata in gran parte resa accessibile su Internet da parte di terzi e che pertanto, per coloro ai quali è consentito consultare il libretto di servizio oppure che, malgrado l'assenza di un'autorizzazione, sono nella possibilità di farlo, i risultati degli esami sono chiaramente comprensibili, occorre ripensare l'iscrizione nel libretto di servizio di dati personali degni di particolare protezione. L'iscrizione dei codici della Nosologia Militaris nel libretto di servizio sarà però almeno per il momento mantenuta come mezzo di comunicazione per i medici di truppa. Un progetto della Sanità militare ha tuttavia lo scopo di assicurare la confidenzialità di detti codici. Qualora tale confidenzialità non potesse essere garantita, in futuro occorrerà rinunciare alle pertinenti iscrizioni. In un altro progetto, si sta verificando la sostituzione del classico libretto di servizio in forma cartacea con una tessera elettronica. In tal modo sarebbe possibile tenere maggiormente conto degli aspetti relativi alla protezione e alla sicurezza.

Titolo che precede l'articolo 7 e articolo 7

Chiarimento terminologico (sostituzione dell'espressione «obbligo militare» con «obbligo di prestare servizio militare» e «soggetto/a all'obbligo militare» con «soggetto/a all'obbligo di leva ۛ», cfr. anche commento all'art. 2). Inoltre, per motivi di sistematica, i contenuti dei capoversi 1 e 2 sono stati invertiti.

Affinché il sistema a tre livelli del reclutamento (informazione preliminare, giornata informativa, giornate di reclutamento) possa funzionare con efficienza, è indispensabile che tutte le persone soggette all'obbligo di leva partecipino anche alla manifestazione informativa. Poiché le donne e gli Svizzeri all'estero con l'accettazione del loro annuncio per il servizio militare volontario diventano soggetti all'obbligo di leva, ma non soggetti all'obbligo di prestare servizio militare, occorre modificare l'espressione al capoverso 4.

Nel quadro dell'obbligo di notificazione, già prima del reclutamento, in occasione della giornata informativa, sono rilevati dati che confluiscono nei controlli militari, ossia in particolare nei sistemi PISA (Sistema di gestione del personale dell'esercito) e MEDISA (Sistema d'informazione medica dell'esercito). In tale occasione, nel MEDISA sono immessi i dati concernenti la salute rilevati dal «questionario