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Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 10 pagine
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Legge sull’assicurazione contro gli infortuni RU
Art. 67b (nuovo) Attività accessorie
1 Oltre alle attività alle quali è tenuta per legge, la Suva può esercitare attività negli ambiti seguenti:
a. gestione di cliniche di riabilitazione;
b. liquidazione di sinistri per terzi;
c. prestazione di servizi per la sanità;
d. sviluppo di prodotti per la sicurezza e relativa vendita;
e. consulenza e formazione nell’ambito della promozione della salute nell’azienda;
f. gestione patrimoniale e gestione degli attivi e dei passivi per istituzioni di diritto pubblico e istituti di previdenza privati.
2 Le attività accessorie devono:
a. essere compatibili con i compiti sovrani della Suva nell’esecuzione delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali conformemente all’articolo 85 capoverso 1;
b. essere finanziariamente autosufficienti.
3 Le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni nell’ambito della Suva o da società anonime ai sensi del Codice delle obbligazioni14 nelle quali la Suva detiene la maggioranza del capitale e dei diritti di voto. La Suva deve gestire le attività accessorie di cui al capoverso 1 lettere a e f sotto forma di società anonime.
4 Se fornisce servizi per la sanità in collaborazione con altre istituzioni attive nel settore della sanità, la Suva può partecipare anche a organizzazioni o imprese che non sono società anonime e nelle quali non detiene la maggioranza delle partecipazioni e dei diritti di voto.
5 Se le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, la Suva tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebitate a una riserva separata della Suva.
6 Altre partecipazioni a imprese sono detenute solo a scopo di investimento.
Variante 2 (vigilanza diretta della Confederazione)
Art. 61 cpv. 1, primo periodo, e 3
1Concerne soltanto il testo francese.
3 Essa è autonoma nella sua organizzazione e gestione e tiene una propria contabilità.
14 RS 220; RU 2006 2629