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Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 10 pagine
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Legge sull’assicurazione contro gli infortuni RU
Art. 61a (nuovo) Scopo
1Fondandosi sulla presente legge, la Suva assicura le persone di cui agli articoli 1a e 4 contro i postumi di infortuni e di malattie professionali.
2Fondandosi sulla presente legge, essa esegue compiti di sicurezza sul lavoro.
3La Suva può effettuare negozi giuridici direttamente o indirettamente in relazione con il suo scopo o atti a favorirne il conseguimento. Può contrarre partecipazioni soltanto nell’ambito degli obiettivi strategici del Consiglio federale.
Art. 62 Organi
1Gli organi della Suva sono:
a. il consiglio d’amministrazione;
b. la direzione;
c. l’ufficio di revisione.
2Il consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione sono nominati dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni.
3Il Consiglio federale può revocare membri del consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione per gravi motivi.
Art. 63 Consiglio d’amministrazione
1Il consiglio d’amministrazione si compone di nove membri al massimo, che dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche aziendali e specifiche del settore. Le parti sociali sono rappresentate adeguatamente.
2Il Consiglio federale nomina il presidente.
3 Il consiglio d’amministrazione, quale organo di vigilanza strategico e interno, ha in particolare i seguenti compiti:
a. nominare il presidente della direzione, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
b. nominare gli altri membri della direzione;
c. emanare il regolamento interno;
d. emanare il regolamento del personale, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
e. emanare la tariffa dei premi, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
f. approvare la pianificazione aziendale e il bilancio preventivo;
g. adottare il rapporto di gestione e i conti annui (bilancio con allegati e conto economico) e pubblicarli dopo l’approvazione da parte del Consiglio federale;
h. assicurare l’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e riferire sul loro conseguimento;