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Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 10 pagine

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Legge sull’assicurazione contro gli infortuni RU

Art. 61a (nuovo) Scopo

1Fondandosi sulla presente legge, la Suva assicura le persone di cui agli articoli 1a e 4 contro i postumi di infortuni e di malattie professionali.

2Fondandosi sulla presente legge, essa esegue compiti di sicurezza sul lavoro.

3La Suva può effettuare negozi giuridici direttamente o indirettamente in relazione con il suo scopo o atti a favorirne il conseguimento. Può contrarre partecipazioni soltanto nell’ambito degli obiettivi strategici del Consiglio federale.

Art. 62 Organi

1Gli organi della Suva sono:

a. il consiglio d’amministrazione;

b. la direzione;

c. l’ufficio di revisione.

2Il consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione sono nominati dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni.

3Il Consiglio federale può revocare membri del consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione per gravi motivi.

Art. 63 Consiglio d’amministrazione

1Il consiglio d’amministrazione si compone di nove membri al massimo, che dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche aziendali e specifiche del settore. Le parti sociali sono rappresentate adeguatamente.

2Il Consiglio federale nomina il presidente.

3 Il consiglio d’amministrazione, quale organo di vigilanza strategico e interno, ha in particolare i seguenti compiti:

a. nominare il presidente della direzione, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;

b. nominare gli altri membri della direzione;

c. emanare il regolamento interno;

d. emanare il regolamento del personale, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;

e. emanare la tariffa dei premi, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;

f. approvare la pianificazione aziendale e il bilancio preventivo;

g. adottare il rapporto di gestione e i conti annui (bilancio con allegati e conto economico) e pubblicarli dopo l’approvazione da parte del Consiglio federale;

h. assicurare l’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e riferire sul loro conseguimento;