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Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 10 pagine

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Legge sull’assicurazione contro gli infortuni RU

Art. 67a (nuovo) Assicurazione infortuni dei disoccupati

1 I disoccupati sono assicurati presso la Suva.

2 La Suva tiene un conto separato e una statistica dei rischi per l’assicurazione infortuni dei disoccupati. Essa fissa i premi in per mille dell’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione. L’aliquota del premio è identica per tutti i disoccupati. L’assicurazione contro la disoccupazione è debitrice della totalità dei premi. Essa deduce dall’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione la quota parte dovuta dal disoccupato conformemente all’articolo 22a capoverso 4 LADI22.

3 Il Consiglio federale disciplina in particolare la competenza dell’assicurazione infortuni per le persone disoccupate in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Art. 90b (nuovo) Fondo per le indennità di rincaro dell’assicurazione infortuni dei

disoccupati

1La Suva istituisce e gestisce un fondo per finanziare le indennità di rincaro dell’assicurazione infortuni dei disoccupati (fondo). Il fondo è finanziato dalle eccedenze d’interesse dei capitali di copertura dell’assicurazione infortuni dei disoccupati, dalla remunerazione dei capitali del fondo e da eventuali contributi dal Fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

2Se il Consiglio federale fissa un’indennità di rincaro secondo l’articolo 34 capoverso 2, la Suva preleva dal fondo il capitale di copertura supplementare necessario. Qualora i mezzi del fondo non bastino a costituire il capitale di copertura, i mezzi supplementari necessari sono prelevati dal Fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 92 cpv. 7, quarto periodo

7 ... Emana inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per i disoccupati, nonché per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta.

II

Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

22 RS 837.0