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Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 10 pagine
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Legge sull’assicurazione contro gli infortuni RU
Art. 3 cpv. 5
5 Il Consiglio federale disciplina le rimunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come salario, la forma e il contenuto degli accordi di protrazione dell’assicurazione, nonché l’inizio e la fine dell’assicurazione per i disoccupati.
Art. 15 cpv. 3 lett. e (nuova)
3 ... . Esso emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze particolari, segnatamente:
e. per i disoccupati.
Art. 16 cpv. 5 (nuovo)
5 L’indennità giornaliera è versata ai disoccupati indipendentemente dai periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI5) o dai giorni di sospensione (art. 30 LADI).
Art. 17 cpv. 2
2 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari per i disoccupati.
Art. 45 cpv. 2bis(nuovo)
2bisI disoccupati devono notificare senza indugio l’infortunio all’organo competente dell’assicurazione contro la disoccupazione e alla Suva. In caso di morte, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.
Organizzazione della Suva
Variante 1 (alta vigilanza della Confederazione)
Art. 61 cpv. 1 e 3
1 La “Suva” è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con sede a Lucerna. La ditta è iscritta nel registro di commercio.
3 La Suva soggiace all’alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale (art. 76 LPGA6). Il suo regolamento organico, le relazioni e i conti annui devono essere sottoposti per conoscenza al Consiglio federale.
Art. 62 Organi
Gli organi della Suva sono:
a. il consiglio di vigilanza;
b. il consiglio d’amministrazione;