Progetto

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Legge sull’assicurazione contro gli infortuni RU

Art. 3 cpv. 5

5 Il Consiglio federale disciplina le rimunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come salario, la forma e il contenuto degli accordi di protrazione dell’assicurazione, nonché l’inizio e la fine dell’assicurazione per i disoccupati.

Art. 15 cpv. 3 lett. e (nuova)

3 ... . Esso emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze particolari, segnatamente:

e. per i disoccupati.

Art. 16 cpv. 5 (nuovo)

5 L’indennità giornaliera è versata ai disoccupati indipendentemente dai periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI5) o dai giorni di sospensione (art. 30 LADI).

Art. 17 cpv. 2

2 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari per i disoccupati.

Art. 45 cpv. 2bis(nuovo)

2bisI disoccupati devono notificare senza indugio l’infortunio all’organo competente dell’assicurazione contro la disoccupazione e alla Suva. In caso di morte, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.

Organizzazione della Suva

Variante 1 (alta vigilanza della Confederazione)

Art. 61 cpv. 1 e 3

1 La “Suva” è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con sede a Lucerna. La ditta è iscritta nel registro di commercio.

3 La Suva soggiace all’alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale (art. 76 LPGA6). Il suo regolamento organico, le relazioni e i conti annui devono essere sottoposti per conoscenza al Consiglio federale.

Art. 62 Organi

Gli organi della Suva sono:

a. il consiglio di vigilanza;

b. il consiglio d’amministrazione;

5 RS 837.0

6 RS 830.1