Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

2.3.4 Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche

Per considerare il più possibile l’autonomia delle corporazioni di diritto pubblico, l’attuale legislazione dispone che, entro un termine fissato dal Consiglio federale, i Cantoni, Distretti, Circoli, Comuni e altre corporazioni di diritto pubblico possono scegliere, per il loro personale non già assicurato all’INSAI, tra quest’ultimo e un assicuratore LAINF. Tale disposizione è entrata in vigore il 1° ottobre 1982 e amministrazioni e aziende di diritto pubblico avevano tempo fino al 31 ottobre 1983 per esercitare il loro diritto di scelta.

Dall’entrata in vigore della LAINF sono mutati soprattutto i premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali, per cui il progetto di revisione propone d’ora in avanti di accordare alle amministrazioni pubbliche, per il proprio personale non rientrante nell’articolo 66 capoverso 1 lettera q LAINF, la libera scelta tra l’INSAI e un altro assicuratore. Se in seguito a ciò il personale è assicurato presso diversi assicuratori, in futuro le amministrazioni pubbliche avranno anche la possibilità di addebitare al proprio personale un premio per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali corrispondente alla media dei premi dei diversi assicuratori. Il Consiglio federale può disciplinare i dettagli.

2.3.5 Altre innovazioni

Come menzionato nell’introduzione, da oltre 25 anni la legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni è rimasta praticamente invariata. Talune disposizioni necessitano di un adeguamento alle esperienze nella pratica, all’evoluzione del diritto e alle norme introdotte nel frattempo in altri rami dell’assicurazione sociale e devono inoltre essere ammodernate/modernizzate.

Ciò vale ad esempio per l’obbligo di prestazione degli assicuratori: in caso di ricadute e conseguenze tardive dopo vari infortuni assicurati da vari assicuratori succede che, causa mancanza di una pertinente normativa nell’attuale diritto, gli assicuratori coinvolti non si intendano né sulla ripartizione dei costi né sulla gestione del dossier. Per simili casi il Consiglio federale deve essere autorizzato a formulare disposizioni supplementari atte a disciplinare l’obbligo di prestazione e la cooperazione tra gli assicuratori.

Conformemente a una giurisprudenza costante, un assicuratore infortuni che si ritiene non compente non ha alcuna competenza dispositiva nei confronti di un altro assicuratore o della cassa suppletiva LAINF. Per le controversie tra assicuratori infortuni riguardo all’obbligo di prestazione in un caso assicurativo, oggi l’assicuratore che ha già fornito prestazioni all’assicurato e che vuole farsi restituire l’intero importo o parte di esso dall’altro assicuratore deve rivolgersi all’UFSP. Mediante decisione quest’ultimo deve stabilire quale degli assicuratori è tenuto a prestazioni secondo il diritto materiale. In numerose controversie tra assicuratori si pone invece la questione del ruolo causale svolto da questo o quell’infortunio nel danno alla salute di un assicurato. Di regola, questi nessi sono complessi e difficili da valutare senza accertamenti medici. A tal fine sono necessari mezzi adeguati di cui l’UFSP non dispone. Analogamente all’articolo 87 della legge federale del 18 marzo 19949 sull’assicurazione malattie (LAMal), il progetto di revisione prevede che il tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell’assicurato è

9 RS 832.10