Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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in caso di invalidità totale ed è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale. Oggi il limite inferiore per il diritto a una rendita è del 10 per cento, il progetto di revisione segue la proposta di una parte della commissione di esperti e ne prevede un innalzamento al 20 per cento.
A parte il fatto che i sistemi differiscono massicciamente quanto al calcolo delle rendite, si è rinunciato a riprendere nella LAINF la normativa dell’AI per diversi motivi: fino a un grado di invalidità del 40 per cento, le pretese in materia di responsabilità civile dovrebbero essere fatte valere contro i datori di lavoro per via civile, il che porterebbe a più litigi tra questi ultimi e i lavoratori, con conseguente onere. Inoltre, verrebbero fortemente svantaggiati le persone occupate a tempo parziale, i lavoratori a basso reddito e i nuclei monoparentali. Dato che con il sistema attuale la perdita di guadagno fino a un’invalidità del 40 per cento è coperta soprattutto dalla LAINF e che la perdita di una rendita dell’assicurazione contro gli infortuni sarebbe assai incisiva, si imporrebbe la tendenza a fissare un grado di invalidità più elevato al fine di colmare lacune contributive.
Oggi le rendite d’invalidità dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono di regola versate fino alla morte dell’assicurato. In caso di concorso con una rendita AI o una rendita AVS, la rendita dell’assicurazione contro gli infortuni è ridotta se la somma con una di queste due rendite supera il 90 per cento del guadagno assicurato. La rendita d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria non viene invece inclusa. La legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)8 autorizza gli istituti di previdenza a ridurre la rendita d’invalidità se, addizionate, le rendite dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’AI o dell’AVS e quelle della previdenza professionale superano il 90 per cento del guadagno realizzato prima dell’infortunio. Considerata la complessità delle interazioni tra le tre assicurazioni e nonostante le vigenti norme di riduzione delle rendite, non si possono escludere sovrindennità ingiustificate, in particolare se l’infortunio sopravviene poco prima dell’età di pensionamento legale e ha quale conseguenza un’invalidità. Il Consiglio federale ha d’altronde avuto occasione di pronunciarsi sulla questione nella sua risposta alla mozione Jenny (03.3601) dell’11 dicembre 2003. Il progetto di revisione prevede una riduzione delle rendite d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni nell’età di pensionamento legale, scaglionata in base all’età dell’assicurato al momento dell’infortunio, seguendo così la proposta della commissione di esperti.
Secondo la legislazione attuale, nel calcolare le rendite in caso di invalidità parziale non si considera il guadagno residuo che l’assicurato potrebbe ancora realizzare. Su questo punto, il progetto di revisione prevede il mantenimento dello status quo. L’attuale sistema ha effetti positivi, motivando i lavoratori a iniziare un lavoro, se possono, pur se l’attività è di scarsa importanza.
Indennità per menomazione dell’integrità
L’assicurato ha diritto a un’equa indennità se, in seguito all’infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale o psichica. L’indennità è determinata simultaneamente alla rendita d’invalidità o al termine della cura medica se l’assicurato non ha diritto a una rendita. Si tratta di un’indennità speciale sotto forma di prestazione in denaro nel senso di una riparazione per torto