Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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competente per le controversie tra assicuratori infortuni riguardanti la competenza a fornire prestazioni in un caso concreto. È per contro certo che, in quanto autorità di vigilanza, l’UFSP continuerà a decidere sulle altre controversie tra assicuratori, in particolare su quelle riguardanti l’applicazione degli accordi di cooperazione tra assicuratori infortuni ai sensi dell’articolo 70 capoverso 2 LAINF.
2.3.6 Vigilanza
Nell’attuale diritto la vigilanza è appena disciplinata. Il Consiglio federale ha delegato l’obbligo di vigilanza all’UFSP e all’UFAP, prevedendo anche che i due Uffici coordinino le loro attività in tale ambito.
Considerata l’abolizione della tariffe dei premi comuni degli assicuratori privati, si intende rafforzare la vigilanza, in particolare per quanto concerne la determinazione dei premi e il rendiconto degli assicuratori.
Le misure sanzionatorie previste ora non bastano. Secondo l’articolo 68 LAINF, per gli assicuratori è prevista soltanto l’esclusione dalla gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, e più precisamente in caso di grave inosservanza delle prescrizioni legali. Per analogia con il diritto assicurativo privato (art. 87 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori10), il Consiglio federale propone di introdurre sanzioni penali per infrazioni e delitti che non giustificherebbero la privazione dell’autorizzazione.
2.3.7 Prevenzione degli infortuni
Seguendo la commissione di esperti, il Consiglio federale propone di non apportare modifiche di principio quanto all’organizzazione della vigilanza sull’applicazione delle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle aziende. L’INSAI potrà continuare come finora a fungere da consulente per queste ultime e anche ad agire con funzioni sovrane.
Quale ulteriore innovazione è previsto che le aziende estere i cui lavoratori non sottostanno all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni debbano versare contributi per la prevenzione degli infortuni. Il Consiglio federale viene inoltre autorizzato a sottoporre a determinate condizioni l’esecuzione di lavori particolarmente pericolosi e a obbligare i committenti d’opera a nominare un coordinatore per la sicurezza e per la protezione della salute, in particolare per lavori edili potenzialmente rischiosi.
Nell’ambito della prevenzione degli infortuni non professionali vengono proposte misure organizzative che contribuiscono ad attuare diversi interventi parlamentari e altri suggerimenti miranti a promuovere una prevenzione durevole ed efficace.
2.3.8 Finanziamento
Finanziamento delle indennità di rincaro
Secondo il diritto vigente, le indennità di rincaro sono finanziate con le eccedenze d’interesse e, per quanto queste non bastino, secondo il sistema di ripartizione delle spese. Se necessario, gli assicuratori prelevano un supplemento di premio destinato
10 RS 961.01