Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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dell’assicurazione contro gli infortuni continui a funzionare secondo il principio della trasparenza.

L’attuale sistema in conformità del quale gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettere a, c devono emanare decisioni per la classificazione iniziale delle aziende e degli assicurati nelle classi e nei livelli del tariffario dei premi e per la modifica di tale classificazione è obsoleto e viene abolito. Affinché la concorrenza possa dispiegare appieno il suo effetto, gli stipulanti l’assicurazione dovrebbero per contro ottenere un diritto di rescissione del contratto in caso di modifica dell’assegnazione nelle classi e nei livelli del tariffario dei premi o di modifica di quest’ultimo.

2.4 Commento delle singole disposizioni

Modifica di termini

In tutto il testo di legge, le abbreviazioni Suva in tedesco, CNA in francese e INSAI in italiano, attualmente contenute nell’articolo 58, devono essere sostituite nelle tre lingue ufficiali dalla ditta «Suva», utilizzata da diversi anni per designare l’azienda. Tale denominazione è ormai di uso comune e deve diventare anche nella legge la ditta ufficiale dell’azienda.

Articolo 1 capoverso 2 lettere c, d ed e

Le lettere b e c attuali diventano c e d, per tener conto dell’introduzione di una nuova lettera b secondo l’avamprogetto riguardante l’INSAI. Nella lettera d, conformemente alla nuova norma dell’articolo 78a, non si parla più di contestazioni «pecuniarie».

Lettera e: le procedure di riconoscimento dei corsi di formazione e rilascio di attestazioni di formazione di cui all’articolo 82a non sottostanno alle disposizioni della LPGA, poiché questi temi non rientrano nel diritto delle assicurazioni. In questi due casi, è determinante la legge federale sulla procedura amministrativa (PA)12.

Articolo 3 capoversi 2 e 3

Come spiegato nel numero 2.1, si verificano spesso inopinate lacune di copertura se tra la fine del vecchio rapporto di lavoro e l’inizio del nuovo trascorrere un mese. Secondo il tenore attuale dell’articolo 3 capoverso 2, la copertura degli infortuni non professionali termina allo spirare del trentesimo giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario. Questo termine non è sufficiente in tutti casi a garantire una copertura senza lacune fino alla ripresa del nuovo lavoro. Chi per esempio lascia un lavoro il 30 giugno e ne riprende un altro il 1° agosto ha una lacuna di copertura di due giorni: il 31 luglio, perché questo giorno non è compreso nel termine di 30 giorni, il 1° agosto, perché è un giorno festivo e il lavoro riprende soltanto il 2 agosto.

A causa della situazione descritta, il termine di 30 giorni previsto nel capoverso 2 è sostituito da un termine di 31 giorni. È lasciata al nostro Consiglio la competenza di

12 RS 172.021