Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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camente gli stipendi assai elevati non erano interamente assicurati. Per sgravare il Parlamento da questo compito, il Consiglio federale è stato autorizzato a fissare gli importi massimi per cui, di regola, almeno il 92 per cento ma non oltre il 96 per cento dei lavoratori siano coperti per l’intero guadagno. L’importo massimo vale anche per il calcolo dei contributi e delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e delle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (AI). Le opinioni divergono sul fatto che debba essere mantenuta l’attuale fascia, mentre si conviene sul fatto che debbano essere evitati aumenti cronologicamente troppo ravvicinati, poiché ognuno di essi comporta costi notevoli (sia per chi paga i premi sia per gli assicuratori). A tali condizioni, il progetto di revisione propone di modificare l’attuale fascia così che, di regola, almeno il 90 per cento ma non oltre il 95 per cento dei lavoratori siano coperti per l’intero guadagno. Questa soluzione di compromesso lascia un margine di manovra più ampio nel fissare il guadagno massimo assicurato e permette risparmi. Considerate le difficoltà cui è confrontata soprattutto l’AI riguardo all’aumento del guadagno assicurato fino al quantile massimo ammesso, conviene separare completamente il calcolo del guadagno massimo assicurato nell’AI da quello dell’assicurazione contro gli infortuni.
Indennità giornaliere
Gli assicurati totalmente o parzialmente incapaci al lavoro in seguito a infortunio hanno diritto all’indennità giornaliera. Il diritto all’indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell’infortunio e si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l’assegnazione di una rendita o con la morte dell’assicurato. L’attuale termine d’attesa va sostanzialmente mantenuta nell’assicurazione obbligatoria: in virtù dell’articolo 324b del Codice delle obbligazioni (CO)7, aumentare il periodo di carenza sposterebbe semplicemente sulle aziende l’obbligo di prestazione in caso di perdite di guadagno. I datori di lavoro e gli assicuratori dovrebbero comunque avere la possibilità di prolungare il termine d’attesa in cambio di un’adeguata riduzione dei premi. Non ne può tuttavia risultare alcun pregiudizio per gli assicurati.
In sostanza, l’indennità giornaliera è calcolata in maniera astratta ed è concessa indipendentemente dalla perdita di guadagno effettivamente subita per la durata dell’incapacità al lavoro. In conformità con la più recente giurisprudenza del TFA, un assicurato in pensione anticipata che ha subito un infortunio durante il termine per coprire la differenza di cui all’articolo 3 capoverso 2, non ha però diritto all’indegnità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni, causa mancanza di una perdita di guadagno. L’applicazione di questa giurisprudenza ad altre situazioni analoghe (il Tribunale ha lasciato aperto questo punto) potrebbe comportare lacune contributive e notevoli problemi amministrativi. Per tale motivo il Consiglio federale propone di inserire nella legge il principio del calcolo astratto dell’indennità giornaliera. È prevista una normativa speciale per le persone andati in pensione anticipata.
Rendite d’invalidità
Gli assicurati la cui capacità di guadagno a seguito di un infortunio è presumibilmente pregiudicata permanentemente o per un lungo periodo hanno diritto a una rendita d’invalidità il cui ammontare è pari all’80 per cento del guadagno assicurato
7 RS 220