Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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alla parte di indennità che non può essere finanziata dalle eccedenze d’interessi. La commissione di esperti si è espressa a favore del mantenimento di questo sistema.
Un simile sistema implica però un effettivo di assicurati garantito e invariato, il che vale per l’INSAI (fatta eccezione per l’AID), ma non necessariamente per gli assicuratori designati all’articolo 68 LAINF. Anche per evitare che, in conformità con le nuove prescrizioni in materia di solvibilità, ogni società di assicurazioni debba prefinanziare in proprio l’intero capitale di rischio per le indennità di rincaro e che la concorrenza sia falsata dall’arrivo sul mercato di nuovi assicuratori, gli assicuratori infortuni privati propongono che il fondo allestito dagli assicuratori privati dall’entrata in vigore della LAINF a garanzia delle future rendite venga sancito nella legge. Questa proposta di soluzione corrisponde fra l’altro alla mozione depositata dal consigliere nazionale Hochreutener (Mo 05.3392) e accolta dal Consiglio federale e dal Parlamento.
In particolare si intendono obbligare gli assicuratori a tenere una contabilità separata per il finanziamento delle indennità di rincaro. Va inoltre designata un’istituzione per tenere il conto globale delle dotazioni supplementari costituite per le indennità di rincaro, per fissare i versamenti di indennità di compensazione tra assicuratori qualora il saldo delle dotazioni supplementari di un assicuratore sia negativo e per stabilire un supplemento di premio per tutti gli assicuratori infortuni privati qualora i saldi delle dotazioni supplementari (conformemente al conto globale) non bastino più a formare il capitale di copertura. Detta istituzione dovrebbe essere autorizzata a emanare decisioni. Il Consiglio federale propone di affidare alla cassa suppletiva LAINF i summenzionati compiti. Il sistema offre diversi vantaggi: in effetti, la cassa suppletiva esiste già e tutti gli assicuratori di cui all’articolo 68 devono partecipare al suo finanziamento, ed è una fondazione che può emanare decisioni.
Assicuratori di cui all’articolo 68 LAINF: soppressione della tariffa di premi comune
Dall’entrata in vigore della LAINF nel 1984 la maggior parte degli assicuratori privati e delle casse malati operanti nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni applicano una tariffa di premi stabilita in comune e pubblicata a titolo di raccomandazione dall’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA). Nel quadro della revisione della legge sui cartelli del 6 ottobre 199511 (LCart), le autorità della concorrenza e l’ASA hanno convenuto che dal 1° gennaio 2007 quest’ultima non pubblicherà più raccomandazioni per una tariffa comune LAINF e i vari assicuratori LAINF dovranno quindi elaborare le proprie tariffe di premi.
Contrariamente al parere della maggioranza della commissione di esperti, è previsto di non tornare a una tariffa di premi comune e di non sancire nella legge la prassi tariffaria degli assicuratori privati in vigore finora. In un mercato ben funzionante, a lunga scadenza la concorrenza porta sempre a guadagnarne in efficienza, il che è evidentemente nell’interesse di una moderna assicurazione sociale.
La soppressione della tariffa di premi comune pone gli assicuratori LAINF, ma anche gli organi di vigilanza in materia di LAINF, di fronte a una situazione completamente nuova. Occorre garantire che la determinazione dei premi nel settore
11 RS 251