Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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morale. La prestazione è stata introdotta in quanto, considerato l’adeguamento della nozione di invalidità nell’assicurazione contro gli infortuni a quella nell’AI (invalidità quale nozione economica), non era più possibile indennizzare le menomazioni dell’integrità mediante le rendite d’invalidità.
La questione del mantenimento di questo tipo d’indennità è stata approfonditamente discussa. Da un lato, si adduce che si tratta di un privilegio supplementare degli affiliati all’assicurazione contro gli infortuni rispetto agli affiliati all’assicurazione che non si giustifica, in particolare nell’assicurazione contro gli infortuni non professionali e nell’assicurazione facoltativa. Dall’altro, si afferma che per una simile prestazione occorrerebbe eventualmente fissare un limite al diritto a percepirla. Il progetto di revisione prevede il mantenimento dello status quo. L’inizio del diritto all’indennità per menomazione dell’integrità in casi particolari (innanzitutto per le malattie professionali connesse all’amianto) sarà oggetto di una normativa speciale.
Rendite per i superstiti
Se l’assicurato vittima di un grave infortunio ha contratto il matrimonio dopo l’infortunio, il diritto alla rendita per il coniuge superstite sussiste se il matrimonio venne pubblicato prima dell’infortunio stesso o se al momento della morte durava da almeno due anni. Tale normativa non è più consono al nuovo diritto matrimoniale ed è incompatibile con le convenzioni internazionali firmate dalla Svizzera. Di conseguenza, questa disposizione deve essere abrogata.
Conformemente al diritto vigente, la rendita o l’indennità unica può essere ridotta o rifiutata al coniuge superstite che abbia gravemente trascurato i suoi obblighi nei confronti dei figli. Poiché anche tale normativa contraddice il diritto internazionale, deve essere anch’essa abrogata.
Varie innovazioni
Nell’ambito del diritto sanitario e delle tariffe mediche non sono previste modifiche incisive. La legislazione attuale deve essere tuttavia adeguata agli sviluppi giuridici, in particolare alle nuove convenzioni tra gli assicuratori infortuni e i fornitori di prestazioni (ad es. convenzione tariffaria TARMED).