Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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quello previsto dalla legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle assicuratori. Tenuto conto in particolare della soppressione della tariffa di premi comune e dell’inasprimento della concorrenza tra gli assicuratori, l’introduzione di sanzioni differenziate in caso di violazioni delle prescrizioni legali nella gestione della LAINF è necessaria. Per questo motivo sono introdotte nuove fattispecie penali per le quali gli assicuratori possono essere puniti. Tali sanzioni supplementari in caso di violazione delle prescrizioni legali da parte degli assicuratori contribuiscono a rafforzare la sorveglianza (v. in proposito il n. 2.3.6).
L’articolo 112 è attualmente rivolto ai datori di lavoro, ai lavoratori assicurati e agli organi d’esecuzione della LAINF. Vista l’introduzione di nuove fattispecie penali in caso di violazione delle prescrizioni legali da parte degli assicuratori, si giustifica, per ragioni di sistematica, l’introduzione di due articoli: l’uno riguardante i reati commessi dai datori di lavoro e dai lavoratori assicurati e l’altro quelli commessi dagli organi d’esecuzione della LAINF.
Per il rimanente, le sanzioni sono state adattate per tener conto della modifica del 13 dicembre 200220 del Codice penale svizzero, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.
L’articolo 113a disciplina il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni enumerate negli articoli 112–113.
II
Disposizioni transitorie
Capoverso 1: questa disposizione ricorda il principio riconosciuto nell’assicurazione contro gli infortuni secondo cui gli infortuni sono indennizzati conformemente al diritto in vigore al momento dell’accadimento.
Capoverso 2: l’effetto retroattivo si giustifica, poiché soltanto le persone la cui invalidità è di una certa importanza devono beneficiare di una rendita di invalidità. Le rendite correnti inferiori al 20 per cento rimangono tuttavia invariate.
Capoverso 3: questa disposizione è necessaria se si vuole evitare per quanto possibile rapidamente talune irritanti sovrindennità. Non si può continuare ad ammettere che persone che hanno lavorato tutta una vita e versato i loro contributi all’AVS e al secondo pilastro ricevano prestazioni inferiori a quelle percepite da taluni beneficiari dell’assicurazione contro gli infortuni. I capitali così liberati non devono essere attribuiti alla riserva generale delle società d’assicurazione.
Capoverso 4: dato che il grado di invalidità richiesto affinché il coniuge superstite invalido possa conservare il suo diritto a una rendita vedovile è passato dal 66 ⅔ al 70 per cento (cfr. art. 29 cpv. 2), diventa necessario disciplinare il caso del coniuge superstite invalido per i due terzi al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e la cui pretesa è sorta prima dell’entrata in vigore della stessa.
Capoverso 5: questa disposizione è necessaria per regolare il caso in cui il diritto d’opzione non è esercitato (cfr. art. 75).
20 RS 311.0